(di Natascia Prencisvalle)

Il sistema sanzionatorio previsto per gli errori e le omissioni collegate alla dichiarazione dei redditi prevede la possibilità per il contribuente di sanare le violazioni commesse con l’istituto del ravvedimento operoso o di rettifica presentando una successiva dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento operoso è un istituto che permette di ridurre sensibilmente la misura delle sanzioni dovute, a condizione che le violazioni oggetto dell’ordinamento non siano state già constatate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Le violazioni tributarie si regolarizzano attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, bisogna dunque versare entro il termine previsto le seguenti somme:

  • imposta o maggiore imposta con il codice tributo ordinario (per esempio: IRPEF = 4001);
  • interessi legali;
  • sanzione ridotta.

 

Dall’1 gennaio 2014 è stato ridotto il tasso degli interessi legali all’1%.

VIOLAZIONI FORMALI

Le violazioni formali sono violazioni inerenti alla compilazione della dichiarazione che non hanno risvolti sostanziali ma che possono comportare pregiudizio all’esercizio di azioni di controllo dall’Amm. Finanziaria.

 

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Le violazioni sostanziali relative a dichiarazioni regolarmente presentate possono essere regolarizzate presentando una dichiarazione integrativa entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

 

 

Qualora il contribuente non abbia compilato il modello degli studi di settore e non lo abbia inviato, anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia è previsto che:

ü  la sanzione applicabile è quella massima di € 2.065,00;

ü  nel caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione sarà incrementata del 50% (cioè va dal 150 al 300%).

 

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

 

Con la circolare n. 27/2013 l’Agenzia delle Entrate precisa che anche se il pagamento dell’importo sarà parziale costituirà un versamento insufficiente. In precedenza alla circolare il versamento era assimilato a un versamento in ritardo, adesso, la sanzione attesa è proporzionata alla somma non versata.

La correzione andrà a ristabilire la mancanza o insufficienza di versamento, versando:

  • l’imposta o maggiore imposta con codice tributo ordinario;
  • interessi legali;
  • sanzione in misura ridotta.
 
 


OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione è omessa quando:

  1. la dichiarazione non è stata presentata;
  2. è stata presentata:
    • con un ritardo superiore a 90 gg;
    • senza la sottoscrizione del contribuente e non sia stata regolarizzata entro 30 gg. dall’invito dell’ufficio.

 

 

La dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, risulta comunque valida. Qualora il contribuente presentasse in ritardo la dichiarazione unificata sarà prevista la sanzione da ravvedimento per ogni dichiarazione presentata.

Quindi, riassumendo:


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