(di De Biaggi Eleonora)
Ai sensi del D.Lgs. 46/1999 l’INAIL deve procedere all’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non pagati dai datori di Lavoro.
Fino all’anno 2013 tale operazione si effettuava nel periodo da ottobre a dicembre, mentre per il 2014 è stata anticipata al mese di maggio in riferimento ai debiti scaduti entro il 31.12.2013.
La riduzione dei tempi di iscrizione consente una migliore tutela del credito per premi ed accessori da versare all’INAIL.
I premi non pagati, in base al D.Lgs 46/99, andavano iscritti a ruolo entro il 31.12 dell’anno successivo alla contabilizzazione, pena la decadenza. A causa dell’ingente mole di crediti vantati dall’Ente la decadenza è stata sospesa dall’art. 38 del D.L. 78/2010, dal 2010 al 2012 reintroducendo l’istituto della prescrizione quinquennale.
L’iscrizione a ruolo interessa premi e sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo, che avverrà a date fisse corrispondenti al 10 o al 25 del mese.
L’INAIL ha iscritto a ruolo esattoriale gli importi non pagati, con scadenza fino al 31.12.2013, relativi a:
- premi scaduti e relative sanzioni civili calcolate fino al 25.6.2014 (data di consegna del ruolo);
- sanzioni civili ed interessi di mora calcolati a seguito di pagamenti tardivi e non versati alla scadenza prevista (compresa al 31.12.2013);
- premi, sanzioni civili e interessi di mora relativi ad evasioni connesse al mancato rispetto delle denunce obbligatorie ( scadenza entro il 31.12.2013).