(di Eleonora De Biaggi)

Viola la privacy l’amministratore che invia un sollecito di pagamento delle quote condominiali scadute al datore di lavoro del condomino, anziché al condomino personalmente, tramite e-mail accessibile da soggetti terzi.

Il condomino, ritenuto che tale comunicazione, avvenuta a sua insaputa, era in contrasto con la protezione dei dati personali e pertanto si è rivolto all’Autorità garante della Privacy.

L’Autorità garante della privacy, con il provvedimento n. 314 del 19.06.2014, stabilito che il sollecito di pagamento, inviato dall’amministratore su richiesta del proprietario dell’appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito ad un indirizzo e-mail accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportante i dati personali e l’ammontare del debito, ha dichiarato l’illiceità del comportamento dell’amministratore prescrivendo al titolare dello Studio di adottare misure idonee a garantire il rispetto della riservatezza previste dal Codice.

A nulla è valsa la difesa dell’Amministratore che dichiarava di non aver effettuato personalmente la comunicazione in quanto non presente. La circostanza infatti non lo esonera dall’obbligo in quanto, in qualità di “responsabile al trattamento“, risponde anche del comportamento dei propri dipendenti.

La presenza di un Garante che tuteli il rispetto della privacy è senza dubbio importante per la difesa dei diritti anche se alcuni comportamenti non dovrebbero necessitare di interventi da parte di organi superiori ma basterebbe il buon senso.

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