(di Eleonora De Biaggi)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 13330 del 22.07.2014 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di cui all’art.14, comma 1, D.Lgs. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) ed impiegati durante il periodo notturno definendo sia il concetto di “periodo notturno” che di “lavoratore notturno”.
Per “periodo notturno” si intende l’arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, pertanto è considerato “periodo notturno” l’intervallo compreso tra le:
- 24.00-07.00;
- 23.00-06.00;
- 22.00-05.00.
Per “lavoratore notturno” si intende, quindi, qualsiasi lavoratore che svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro durante il periodo notturno (lett.e) p.1); inoltre è così definitio anche qualsiasi lavoratore che svolga una parte del suo lavoro nel periodo notturno secondo le norme definite dai contratti collettivi o, in difetto di disciplina collettiva, che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno, riproporzionati in caso di orario part-time. (lett. e) p.2)
Le tutele previste
Il lavoratore deve essere sottoposto ad uno specifico controllo medico (a cura e a spese del datore di lavoro) per accertarne l’idoneità a svolgere le prestazioni di lavoro notturno.
Tali controlli possono essere effettuati sia presso strutture pubbliche competenti, sia direttamente dal medico competente nominato in azienda, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 25. Gli accertamenti dovranno essere effettuati in via preventiva, oltre ad un analisi periodica ad intervalli biennali.
Tale obbligo è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori a chiamata.
Per questi ultimi, data la particolarità della tipologia di lavoratore caratterizzata da una discontinuità della prestazione – e con consequenziale difficoltà di quantificazione a priori dell’impegno lavorativo – il Ministero ha chiarito che per tali soggetti si farà riferimento al punto 2 dell’art.1 c.1 lett. del D. Lgs.66/03 il quale considera lavoratore notturno: “…qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno“
Per quanto riguarda l’effettuazione dei controlli preventivi, per tali lavoratori saranno considerati tali se eseguiti prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione.