(di Luca Zambello)
Tra i vari interventi degni di nota introdotti dal Decreto “Competitività“, ci soffermiamo su una specifica agevolazione rivolta ai soggetti titolari di reddito d’impresa volta all’incentivo di investimenti in beni strumentali nuovi.
L’art. 18, D.L. n. 91/2014 propone un’agevolazione che riconosce, ai titolari di reddito d’impresa, un credito d’imposta usufruibile a seguito dell’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi.
Il testo in questione prevede che l’agevolazione di cui sopra venga rivolta ai titolari di reddito d’impresa residenti in Italia (esclusi lavoratori autonomi), anche coloro che hanno dato inizio a un’attività imprenditoriale nelle seguenti circostanze:
- in attività al 25.06.2014 da meno di 5 anni ► data di entrata in vigore del decreto;
- che iniziano l’attività dal 26.06.2014 ► il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:
- d’importo superiore a € 10.000,00, per singolo bene;
- eseguiti dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
- in beni strumentali nuovi (compresi anche i ricambi e gli accessori utilizzati nell’ordinaria attività di manutenzione degli impianti esistenti) rientranti nella divisione 28 tab. ATECO 2007;
- eseguiti in strutture collocate in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 17.10.2001, n.90/E ha previsto un chiarimento in merito al requisito della “strumentalità“, dove ha precisato che:
- per individuare i “beni strumentali” si fa riferimento all’art. 102, TUIR (beni suscettibili di ammortamento);
- sono agevolabili i beni concessi in comodato d’uso a terzi, purchè siano strumentali ed inerenti l’attività del comodante, il quale è anche il beneficiario dell’agevolazione
Al fine di individuare i beni agevolabili attraverso l’intervento in esame, va tenuto presente quanto riportato nella Circolare n. 44/E dell’Agenzia Entrate, ove vengono forniti i chiarimenti in merito alla “Tremonti-ter”:
- la tabella ATECO 2007, divisione 28, dev’essere utilizzata per qualificare i beni come agevolabili;
- è agevolabile anche l’investimento di un bene che, sebbene non ricompreso nella citata divisione 28, costituisca una “dotazione” (agevolabile) in quanto componente o parte fondamentale per il suo funzionamento.
- la possibilità dell’agevolazione non è condizionata dall’entrata in funzione del bene;
- il bene agevolato può essere acquisito da imprese italiane o estere.
L’agevolazione si attua in un credito d’imposta del 15% delle spese compiute in eccedenza rispetto alla media. Nel calcolo della media verranno considerati solamente gli investimenti in beni strumentali nuovi – effettuati nei 5 periodi d’imposta precedenti – escludendo gli eventuali disinvestimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 90/E, ha chiarito che per la determinazione del valore medio degli investimenti, non verranno conteggiate le acquisizioni di beni strumentali che non rientrano nella divisione 28 della tabella Ateco.
Dal calcolo della media è, in ogni, caso possibile escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
La media è mobile e quindi, in caso d’investimenti realizzati tra:
- 25.06 e il 31.12.2014 ► l’ammontare delle spese sostenute si dovrà confrontare con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio 2009-2013;
- al 30.06.2015 ► dovranno, invece, essere confrontate con la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2010-2014.
Per quanto riguarda la realizzazione di beni in appalto ed in “economia”, per i primi il costo si considera sostenuto:
- alla data di ultimazione della prestazione
- in caso di Stato Avanzamento Lavori, alla data in cui l’opera risulta verificata ed accettata dal committente. Ciò si traduce nel fatto che rientreranno nell’agevolazione i corrispettivi liquidati in base allo Stato Avanzamento.
Per i secondi, invece, si rilevano i costi relativi all’investimento sostenuti nel periodo dal 25.06.2014 al 30.06.2015 secondo il criterio di competenza.
Parlando di beni in leasing:
- l’agevolazione compete all’utilizzatore e non al concedente;
- l’importo agevolatoè riconosciuto nel costo sostenuto dal concedente;
- nel momento in cui il bene è fornito da una società di leasing, per determinare l’agevolazione l’utilizzatore farà riferimento “ai corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato“.
Il credito d’imposta
L’utilizzo del credito d’imposta non è usufruibile in unica quota ma va suddiviso e utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima di queste potrà essere impiegata solamente a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alle possibili cause di revoca dell’agevolazione ottenuta. Infatti, proprio per i principi posti alla base del Decreto, l’acquisizione del bene oggetto di agevolazione deve essere strattamente legata allo scopo di investimento. In specifici casi, infatti, il credito concesso può essere revocato se si riscontrano le seguenti ipotesi:
- cessione a terzi, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in strutture produttive situate al di fuori del territorio italiano.