(di Eleonora De Biaggi)

Con l’emanazione del DL n.83/2014 cosiddetto “Decreto Cult-Turismo” oltre a favorire le strutture turistico – alberghiere, imprese alberghiere e imprese di esercizio cinematografico si potrà sfruttare un ulteriore credito d’imposta che scaturisce dalle donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Il credito di cui parliamo è riconosciuto per le erogazioni in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione di beni pubblici, per il sostegno degli istituti e luoghi della cultura e per la realizzazione di nuove strutture o del loro restauro.

Il nuovo regime fiscale agevolato, Art-Bonus appunto, prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (non in natura) a favore di cultura e spettacolo, un credito d’imposta pari al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle effettuate nel 2016.

Quanto alla “misura” del bonus, si differenzia a seconda di chi effettua il sostegno:

  • le persone fisiche (residenti e non) e gli enti che NON svolgono attività commerciale possono contare su un credito che non può superare il  15% del reddito imponibile.
  • Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 dei ricavi.

Il credito sarà:

  • ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  • usufruibile con diverse modalità a seconda del soggetto:
    • persone fisiche ed enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi concernenti l’anno in cui hanno eseguito l’erogazione: erogazione nell’anno 2014 ► utilizzo mod. UNICO 2015;
    • le imprese possono utilizzare il credito tramite mod. F24, dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

 

L’Art-Bonus, che sarà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, potrà essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto dei € 250.000 (previsto per i crediti d’imposta agevolativi); inoltre è consentita la compensabilità per importi superiori a € 700.000 adecorrere dall’01.01.2014. La compensazione, in questo particolare caso, è consentita anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

Relativamente al credito:

  • La circolare n. 24/Especifica le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell’agevolazione tramite:
    • Banca
    • ufficio postale
    • carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

  • I beneficiari delle erogazioni devono:
    • comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute (nel mese di riferimento);
    • sono inoltre tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, destinazione e utilizzo attraverso un’apposita sezione nei propri siti internet istituzionali.

 

È una buona opportunità per salvare il nostro patrimonio artistico valorizzando i “gioeilli” che il mondo ci invidia e incentivando il turismo per il rilancio dell’economia.

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