Tra gli obiettivi 2011 nel programma di lotta all’evasione, assume rilievo un’ipotizzata “stangata” ai furbetti che sottraggono fraudolentemente i loro beni alla prevedibile aggressione dell’Erario.

Allora penso sia utile andare a veder bene da vicino che cosa s’intende esattamente per “sottrazione fraudolenta“.

Prima di tutto occorre dire che è un reato penalmente perseguibile con una pena che può arrivare, nel massimo, fino a 6 anni di carcere.

La condotta punita è “l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Proviamo a semplificare: è punito chiunque proceda a finti atti di vendita di propri o di altrui beni, allo scopo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte. Oppure chi procede a compiere altri atti falsi sui beni, che possano far credere che questi non siano più nelle sue disponibilità, mentre invece continuano ad esserlo (perchè altrimenti dove sarebbe la frode?).

In parole ancor più semplici: sono punite tutte quelle simulazioni idonee a far ritenere un soggetto privo di beni mobili o immobili -mentre invece continua ad esserlo.

Il tutto con lo scopo di sottrarsi al prevedibile pagamento delle imposte e quindi al pignoramento, all’esecuzione e simili.

Il reato scatta quando l’ammontare delle imposte, oltre alle sanzioni ed agli interessi, supera i 50 mila euro e si aggrava quando supera i 200 mila euro.

Ovviamente l’onere della prova compete al Fisco, che deve trovare il modo di dimostrare che i beni di cui ci si finge non più proprietari sono in realtà ancora nella disponibilità effettiva del contribuente moroso.

La vendita “vera” di propri beni, invece, se effettuata nel momento in cui si è già a conoscenza di avere un debito tributario o se ne prevede concretamente l’insorgenza, non è un reato; sempre che la si faccia in buona fede.

Ma può diventare un atto revocabile dal Fisco, se ricorrono le condizioni previste dall’art.2901 del codice civile, che riportiamo.

ART.2901:

Il creditore (nel nostro caso il Fisco), anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

FINE.

Ricordiamo che la revocatoria di questo tipo cade in prescrizione in 5 anni, che decorrono dalla data dell’atto.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

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