(di Natascia Prencisvalle)

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 193/2016 contenente ” misure urgenti in materia fiscale “. In sede di conversione in Legge del decreto sono state apportate numerose modifiche e sono state introdotte molte novità di cui presenteremo alcuni  degli argomenti principali.

Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione

Nel decreto legge in commento, particolare attenzione viene dedicata al tema del recupero dell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, nel tentativo di ridurre il VAT gap (cioè il divario tra il gettito IVA atteso e quello effettivo).

Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA godranno dell’ abolizione dello spesometro (comunicazione elenco clienti-fornitori) ma subiranno l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ;
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA .

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture

  • emesse
  • ricevute e registrate

nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.

In sede di conversione del decreto, è stata introdotta la norma per cui sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Le modalità con cui devono essere inviati i dati all’Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, ma in base a quanto previsto dalla norma sicuramente dovranno essere trasmessi:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • la data ed il numero della fattura
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

I soggetti passivi dovranno trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate, fermo restando gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta. La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’ effettuazione delle liquidazioni periodiche , sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per ciascun periodo.

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, il primo testo del decreto legge 193 prevedeva sanzioni piuttosto alte, che sono state notevolmente ridotte in sede di approvazione. Attualmente le sanzioni sono:

  • per l’ omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 2 , con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre;
  • l’ omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000 .

In ogni caso tali sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di:

  • trasmissione della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza;
  • trasmissione corretta dei dati entro 15 giorni dalla scadenza.

Dal 1° Gennaio 2017 entrano quindi in vigore le disposizione di cui sopra e dalla stessa data:

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing , e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio ;
  • limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, sono soppressi gli elenchi Intrastat ;
  • vengono abrogate le comunicazioni relative alle operazioni con Paesi Black list .

La trasmissione dei corrispettivi telematica per i distributori automatici prevista per il 1 gennaio 2017 viene rinviata dal c.6 dell’art.4 , al 1 aprile 2017 demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia ulteriori possibili differimenti in relazione a specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Viene inoltre chiarito che l’obbligo riguarda anche le prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.

Infine, viene ridotto di due anni il periodo di accertamento nei casi in cui i contribuenti effettuino l’opzione per la trasmissione telematiche delle fatture ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 127/2015.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.