(di Eleonora De Biaggi)
Il decreto 193/2016 all’art. 6 prevede che le cartelle emesse per violazione del codice della strada e e tassa automobilistica (bollo auto) notificate dal 2000 al 2016 potranno anche loro essere rottamate. E’ previsto solo il taglio degli interessi in quanto la multa è essa stessa una sanzione amministrativa.
Rimangono escluse le violazioni di carattere penale come ad esempio le violazioni per guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
Comunque le multe stradali potranno godere del beneficio della definizione agevolata limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11, ovvero:
- quelli di mora,
- quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento,
- Somma maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
Come dicevamo, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di debiti previsti nella sanatoria, non vi è nessuno sconto sulla sanzione, pertanto nella cartella per violazione del codice della strada si pagherà la sanzione amministrativa (cioè l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito è una sanzione quindi è l’eccezione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 6.
Per ottenere la rottamazione dovranno essere i contribuenti a richiedere l’adesione alla procedura facendo domanda ad Equitalia tramite apposita istanza.
Stessa cosa vale anche per il bollo auto anche se la competenza spetta alle Regioni ma la Corte costituzionale ha stabilito più volte che si tratta di un tributo che ha natura erariale, pertanto rientra nella sanatoria anche se le Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate come previsto dal nuovo art. 6-ter.
A chi spetta il Condono?
- a chi ha ricevuto cartelle di pagamento emesse tra il 2000 ed il 31 dicembre 2016, anche se emesse da altro agente della riscossione che non sia Equitalia;
- a chi ha ricevuto la notifica di cartelle di pagamento di multe che non sono state pagate entro il termine previsto dalla legge, 60 giorni;
- a chi ha in essere una rateizzazione di una o più multe.
Come fare?
Occorre presentare apposita istanza di adesione alla “rottamazione” ad Equitalia entro il 31 marzo 2017. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, Equitalia o altro agente della riscossione, comunicherà al richiedente – benefiiciario della “rottamazione” – il nuovo importo della cartella condonata o delle singole rate, con la data di scadenza di ciascuna di esse.
Come si paga
Le modalità di pagamento sono le medesime utilizzate in precedenza per il pagamento delle ordinarie cartelle di pagamento ovvero:
- Tramite bollettini precompilati
- domiciliazione bancaria (RID)
- Pagamento diretto presso gli sportelli di Equitalia.