(di Natascia Prencisvalle)

Nell’ambito del Decreto Fiscale 193/2016 oltre alle novità precedentemenre riportate nell’articolo del 5 gennaio (consultabile qui ) è opportuno segnalare anche gli interventi che interessano i Carichi Fiscali , la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria ( Voluntary Discolosure ), la soppressione degli studi di settore e le disposizioni in tema di semplificazione fiscale.

Definizione Agevolata dei Carichi Fiscali

Una delle principali novità contenuta nel decreto è la definizione agevolata dei ruoli. In particolare l’articolo 6 del D.L 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 , i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere:

  • le sanzioni incluse in tali carichi,
  • gli interessi di mora ( art. 30, comma 1, del D.P.R 602/73);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)

provvedendo al pagamento integrale di:

  • somme a titolo di capitale e interessi;
  • somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Per usufruire di questa definizione agevolata, il contribuente debitore deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità previste. La modulistica sarà sicuramente aggiornata in considerazione delle numerose modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare:

  • il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
  • la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Per il contribuente è possibile pagare l’importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

  • il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
  • il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.

Pertanto, entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute,
  • l’ammontare delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse in base ai seguenti criteri:
     per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre,
     per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Riapertura dei Termini per la procedura di collaborazione volontaria

Una novità molto attesa presente nel decreto è la riapertura dei termini della voluntary disclosure. Essa trova applicazione sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative ad imposte erariali.

In particolare, è stato aggiunto l’articolo 5-octies – Riapertura dei termini della collaborazione volontaria – al D. L 167/90. Ecco in sintesi i punti essenziali:

  • Possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24.10.2016 al 31.07.2017;
  • Possibilità di presentare l’istanza limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se entro il 30.11.2015 era già stata presentata domanda per le attività detenute in Italia. Analogamente, è possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary per le attività detenute all’estero. Entrambe queste fattispecie sono state introdotte in sede di conversione del decreto in Legge;
  • Possibilità di integrazione della documentazione e informazioni aggiuntive sino al 30 settembre 2017;
  • Possibilità di sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016.

La riapertura della collaborazione volontaria prevede oltre alla regolarizzazione delle attività estere la regolarizzazione dei contanti o valori al portatore per i quali vige la presunzione, salvo prova contraria, che provengono da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Soppressione degli studi di settore

Attesissima la norma che abolisce gli studi di settore con l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale, con collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (esclusione/riduzione dei termini per gli accertamenti) a sostituire gli studi di settore. Tali indici saranno introdotti con decreto ministeriale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Contestualmente all’adozione degli indici di affidabilità, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

Al decreto legge 193 in sede di conversione è stato introdotto il corposo articolo 7-quater, composto da 48 commi di semplificazioni fiscali. Le principali semplificazioni introdotte sono le seguenti:

  • eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari. Per le imprese la presunzione di evasione scatta per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili
  • per i lavoratori autonomi le spese di viaggio e di trasporto sono, al pari degli alimenti e bevande, escluse dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente. La norma decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • introduzione della notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a partire dal 1 luglio 2017. Per le modalità tecniche, si attende un Provvedimento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione;
  • posticipo al 31 marzo di ciascun anno del termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta. La nuova data si applica già alla consegna delle certificazioni relative all’anno 2016;
  • posticipo dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP e posticipo dell’Ires e Irap per le società di capitali dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento; i nuovi termini si applicano dal 1 gennaio 2017;
  • soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2017;
  • superamento dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fermo restando l’obbligo di indicazione in dichiarazione, dei versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali possono presentare di nuovo in banca il modello F24 cartaceo, anche se di importo superiore a 1000 euro; per i titolari di partita Iva nulla cambia;
  • innalzamento da 15.000 a 30.000 euro dell’ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;

Fonte: Fisco e Tasse