(di Natascia Prencisvalle)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, la Legge di Bilancio è entrata a tutti gli effetti in vigore. Di seguito Vi proponiamo un’analisi dettagliata di alcune delle principali novità fiscali.
Proroga Detrazioni per Interventi di Efficienza Energetica
Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro;
- interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- installazione di schermature solari (di cui all’allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, sono invece stati prorogati fino al 2021.
Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parte comuni condominiali. E’ infatti stata prevista:
- la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.
Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
Proroga Detrazioni per Interventi di Ristrutturazione Edilizia
Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi:
- di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
- di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
- di ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- di cablatura degli edifici e di contenimento dell’inquinamento acustico;
- di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;
fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.
Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
Proroga e Rafforzamento Super Ammortamenti
La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.
Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata (autovetture…)
- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione
La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell’Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:
- il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
Rafforzamento Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo
L’agevolazione viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
In base alla nuova formulazione viene innalzato l’importo massimo del beneficio annuale, da 5 milioni a 20 milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
La disposizione viene modificata prevedendo l’ammissibilità del credito delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.
Viene inserita all’interno dell’art. 3 del D.l. 145/2013, la disposizione prima contenuta solo nel Decreto attuativo della norma, secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.
Deducibilità Canoni di Noleggio
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:
- l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese/ lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
- il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;
ora, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.
Fonte: Fisco e Tasse
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