Nell’ambito del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. “Decreto Sviluppo” sono state previste alcune semplificazioni negli adempimenti previsti ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% per ristrutturazione e lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare si tratta dell’abrogazione dell’obbligo:

  • Dell’invio della comunicazione obbligatoria dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara;
  • Dell’indicazione in fattura del costo della manodopera (precedentemente in mancanza di questa vi era la decadenza dell’agevolazione, ricordiamo, tuttavia, come già ribadito dalla Cassazione che è necessario specificare le ore di manodopera con il relativo prezzo nelle fatture di prestazione di servizi onde evitare di dover far nascere del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria in linea di principio al di là della normativa sulle ristrutturazioni).

 Tutti i  soggetti  che erano interessati a lavori di ristrutturazione e che potevano godere dei benefici fiscali previsti per la normativa, in caso di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, dovevano aver effettuato una serie di formalità, tra cui esibire la ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara, senza la quale la detrazione veniva ripresa insieme a sanzioni e interessi.

Ciò non significa che nessun controllo verrà eseguito, anzi verrà implementato per il prossimo anno con riferimento ai lavori sostenuti nel 2011, con appositi dati da riportare nella dichiarazione.

Tra i quali:

      • i dati catastali identificativi dell’immobile;
      • gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
      • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
      • e quant’altro verrà indicato dall’Agenzia entrate a seguito di apposito provvedimento.

Facendo un po’ di chiarezza: cosa succede nella fase intermedia e successiva all’entrata in vigore di questa norma? In caso di:

  1. Lavori di ristrutturazione:
    • Per i lavori iniziati nel corso del  2010: invio della comunicazione prima dell’inizio lavori , pena la decadenza del beneficio;
    • Inizio lavori nell’anno 2011: indicazione dei dati nelle dichiarazione dei redditi Unico 2012 senza invio preventivo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

Fonti: Decreto Legge n. 70/2011, c.d. Decreto “Sviluppo” 

 

Natascia Rag. Prencisvalle

Econ-Test

 

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