D’ora in poi l’accesso ai luoghi di lavoro potrà essere effettuato sia dagli Ispettori del Ministero del Lavoro che dagli Ispettori Inps.

In attuazione delle direttive del Ministero del lavoro, anche l’Ispettore dell’Inps potrà ora accedere ai locali con poteri di vigilanza e, nel caso rilevi inosservanza delle norme in materia di lavoro, potrà esercitare il potere di diffida come previsto dall’art.13 D.Lgs 124/04.

Cosa cambia quindi?

In caso d’ispezione risulterà decisiva la redazione del verbale di primo accesso, perché avrà funzione d’atto pubblico, facendo fede (sino a querela di falso) sulle dichiarazioni contenute e sui fatti che l’Ispettore attesta essere avvenuti in sua presenza.

L’Ispettore infatti dovrà e potrà:

  1. compiere un’identificazione puntuale e specifica dei lavoratori reperiti sul luogo di lavoro e delle mansioni svolte, allo scopo d’accertare la presenza di lavoratori in nero oppure provare  la scorretta qualificazione del rapporto (es. collaborazioni a progetto o lavori a chiamata non autentici);
  2. consultare il Libro Unico del Lavoro o le comunicazioni effettuate con i modelli Unilav;
  3. acquisire le dichiarazioni del personale trovato in azienda o sul posto di lavoro;
  4. descrivere tutte le azioni compiute durante l’accesso;
  5. informare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista.  

Se non si atterrà scrupolosamente a quanto descritto, le dichiarazioni rese dai lavoratori non avranno valenza probatoria precostituita.

IL POTERE DI DIFFIDA:

Anche qui ci sono novità riguardanti 3 aspetti:

A) Destinatari:

Mentre in precedenza l’unico trasgressore e quindi destinatario del provvedimento di diffida era il datore di lavoro, ora si aggiunge al trasgressore anche  l’obbligato in solido

B) Regolarizzazione:

il termine per la regolarizzazione  è fissato in 30 gg dalla notifica del verbale unico di accertamento e non vi è più la discrezionalità degli Ispettori per la fissazione della data.

C) Sanzioni:  

Se si paga la sanzione entro i termini previsti dalla diffida (cioè entro 30gg) essa sarà pari  al minimo previsto, mentre se si versa entro i successivi 15gg  dalla scadenza,  la sanzione sarà ridotta ad  ¼ dell’importo stabilito in misura fissa.

Con queste nuove disposizioni avremo più chiarezza per il datore di lavoro, che potrà compiere riferimento ad unico verbale e ad una sola scadenza per eventuali ricorsi.

____________________________________________

Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro – Econ-Test

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *