Continuando con l’analisi del Decreto Sviluppo, sempre all’art. 7 alla lettera i) si prevede “l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese.”
Riportiamo di seguito i precedenti limiti per poter fare delle riflessioni in merito:
- 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi;
- 516.456,90 euro per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
Tali limiti sono stati innalzati per quanto riguarda la tenuta della contabilità semplificata, che ricordiamo dev’essere “opzionata”, dalle ditte individuali o società di persone in regime d’impresa, in sede di presentazione della prima dichiarazione annuale Iva, perché il regime naturale è quello ordinario.
Questa semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:
- registri iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
- registro dei beni ammortizzabili (a meno che le annotazioni vengano tenute nel registro iva acquisti).
Ma come spesso succede il Legislatore “mettendo mano” ad una norma si dimentica di variarne un’altra collegata ai medesimi importi…
Come -per esempio- il limite per l’obbligo della periodicità della liquidazione iva mensile o trimestrale, che è ancora agganciato agli importi di euro 309.874,14 e 516.456,90, come abbiamo appena detto.
E le imprese miste (cioè coloro che esercitano entrambi le attività: prestazioni di servizi e non) come faranno ad individuare il regime contabile naturale? Quale sarà il loro fatturato di riferimento?
- Se queste imprese eseguono registrazioni separate devono far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
- Mentre se non eseguono registrazioni separate si devono considerare prevalenti le attività diverse dai servizi. Perciò, il limite da prendere in considerazione è quello di 700.000,00 euro.
Un’altra domanda sorge spontanea:
Chi dall’01/01/2011 aveva superato i vecchi limiti per la tenuta della contabilità semplificata potrà ora fare dietro-front?
Si ritiene di si, tale contribuente potrà continuare a tenere la contabilità semplificata, ma con l’obbligo della liquidazione e versamento dell’iva mensile.
Ricordiamo che per l’imprenditore commerciale la contabilità semplificata è prevista fiscalmente, ma non civilisticamente, tranne che per il piccolo imprenditore (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia) così esonerato dalla tenuta del libro giornale e del libro inventari.
Qualora un imprenditore, pur non essendo qualificabile come piccolo imprenditore, non provveda a tenere il libro giornale, in quanto fiscalmente ammesso alla contabilità semplificata, che cosa può succedere?
La conseguenza sarà che tale imprenditore terrà un comportamento corretto dal punto di vista fiscale, mentre dal punto di vista civilistico potrebbe essere accusato di “bancarotta documentale”. Pertanto attenzione al regime!
Deducibilità dei costi di piccolo ammontare. Un’altra importante novità consiste nella possibilità concessa ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre fiscalmente l’intero costo per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura. Più precisamente, è previsto che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta (vedi abbonamento per pubblicità con radio, consulenza tecnica, commerciale ecc…) sono deducibili nell’esercizio nel quale è stata ricevuta la fattura.
Fonti: Decreto Legge n. 70/2011, c.d. Decreto “Sviluppo”
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Natascia Rag. Prencisvalle Econ-Test
