Il termine e’ prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu’ di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu’ di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita’ annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

Il termine e’ prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

Il termine e’ prorogato al 2 Novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

Il termine e’ prorogato al 1 Dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita’ annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

Il termine e’ prorogato al 2 Gennaio 2012 per:

i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

 

Gazzetta Ufficiale 30.05.2011 n.124 – Decreto Ambiente del 26 maggio 2011 – ecco il link.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306827528069

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

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