Da questo momento in poi, il contratto di vendita dovrà essere ancora più attento alla clausola di esonero da responsabilità del venditore, quando il consumatore provvede in proprio al montaggio del prodotto.
La Corte di Giustizia Ue ha fissato questo principio di diritto:
“il prodotto difettoso va sostituito a spese e cura del venditore; il quale dovrà sostenere anche le spese di rimozione del vecchio e di installazione del nuovo prodotto, anche se in base al contratto non era tenuto a montarlo, ed anche se a suo tempo sia stato il consumatore ad installarlo, sempre che quest’ultimo abbia agito in buona fede.”
In sostanza, non vale più la clausola di esonero da responsabilità del venditore, quando l’acquirente provvede ad installarsi il bene, con un “fai da te”.
Se il consumatore ha provveduto correttamente al montaggio, è in buona fede ed il prodotto comunque risulta difettoso, il negoziante deve:
- pagare le spese per la rimozione del prodotto difettoso;
- pagare le spese per l’installazione del nuovo prodotto;
- esonerare il compratore da ogni onere di sostituzione.
Allora come può attrezzarsi legalmente il negoziante, che a sua volta è stato rifornito dal produttore e che quindi molto spesso non ha colpe in merito alla difettosità del prodotto ?
Sarà necessario rivedersi gli accordi di fornitura con i vari produttori/fornitori e provvedere a cautelarsi, visti i nuovi sviluppi.
Ricordiamo che la sentenza è applicabile direttamente anche in Italia e che quindi da oggi in poi qualsiasi magistrato potrà rimettere il caso alla Corte di Lussemburgo. Per cui non va sottovalutata la portata della questione sollevata con la sentenza.
Econ- Test consiglia di provvedere ed è disponibile da subito per ogni consulenza in merito.
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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test
Dott. Luca Zambello – Econ-Test