La nostra indagine sul contributo unificato nel campo del contenzioso tributario ha coinvolto anche alcuni amici di Econ-Test, facenti parte del gruppo “Il Salotto del Diritto d’Impresa” su LinkedIn.
Abbiamo chiesto un’opinione all’Avv. Maria Cristina Forgione che ha cortesemente e prontamente argomentato in questi termini: “Penso – e questo è ciò che dice la commissione tributaria di Como e secondo me anche la giusta interpretazione della legge – che (anche in attesa della circolare esplicativa del Ministero sull’art. 37 comma 7 del DL 98/2011) che il contributo unificato dovrebbe essere applicato sui ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della “manovra correttiva” e quindi a decorrere dallo scorso 7 luglio. Pertanto, se il professionista ha notificato il ricorso introduttivo di primo grado o l’ appello (nb. il contributo unificato va pagato per ogni grado di giudizio) entro il 6 luglio, sull’originale dell’atto ha già applicato il bollo e pertanto nessun contributo è dovuto; – se il ricorso è stato notificato dal 7 luglio (a nulla rilevando la costituzione in giudizio), occorre pagare il contributo unificato.”
Dello stesso parere la dott.ssa Licia Gozzi, che sostiene:
A questo punto abbiamo chiesto come mai si ritenga il 7 luglio, e non il 6, la data di entrata in vigore del contributo unificato sui processi tributari, dato che la norma entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio; ecco che cosa ci hanno riferito le due professioniste in risposta a questa nostra domanda:
“Diciamo allora che il dubbio non dovrebbe esserci, anche se il 7° comma non è propriamente uno specchio cristallino ? Ok. Resta sempre da capire perchè dite che la manovra entra in vigore dal 7 luglio, visto che è stata pubblicata il 6 e il testo normativo ha stabilito la propria vigenza a partire dal giorno stesso della pubblicazione. Forse perchè il 7° comma dell’art. 37 usa il termine “successivamente all’entrata in vigore” ? “
dott.ssa Licia Gozzi = “Esatto, l’art. 37 comma 7 del DL 98/2011 stabilisce l’efficacia dai ricorsi/appelli notificati successivamente al 6/7.”
Avv. Maria Cristina Forgione = “anche per me”
ULTIMO MINUTO! Riceviamo inoltre in questo momento (ore 17.30) dal Collega Saverio Cinieri, questa nota:
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Roma, 7 luglio 2011
Prot. n. 11350
Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali e di II° grado di Trento e Bolzano
Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Provinciali e di I°
grado di Trento e Bolzano
LORO SEDI
OGGETTO: introduzione contributo unificato nel processo tributario -prime linee guida per l’applicazione.
Si rende noto che l’art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato in G.U. – serie generale – n. 155 del 6 luglio 2011, ha previsto l’applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Contestualmente, l’art. 260 del citato DPR. n. 115/2002, che disciplinava l’applicazione dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari, è stato abrogato.
In particolare, il citato comma 6-quater dell’articolo 13 stabilisce che l’importo del contributo è determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore.
Per la definizione del “valore della controversia” si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi delle prenotazione a debito.
Il contributo deve essere calcolato in base alla seguente tabella:
VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino 2.582,28 euro 30 euro
Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 euro 60 euro
Superiori a 5.000 e fino a 25.000 euro 120 euro
Superiori a 25.000 e fino a 75.000 euro 250 euro
Superiori a 75.000 e fino a 200.000 euro 500 euro
Superiori a 200.000 euro 1.500 euro
Inoltre, il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 del DPR 115/2002 prevede una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all’atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:
– Indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui ricorso venga presentato da un difensore abilitato;
– Codice fiscale della parte ricorrente.
Quanto poi all’ambito di applicazione temporale della norma in parola, si sottolinea che il comma 7 dell’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, dispone che il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data pubblicazione del citato decreto legge, vale a dire a quelli notificati dal 7 luglio 2011.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 115/2002, con l’introduzione del nuovo regime delle spese di giustizia nel processo tributario, il controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo unificato è posto in capo ai funzionari di codesti Uffici.
Circa le modalità di pagamento del contributo unificato, si fa presente che l’articolo 192 del più volte citato DPR. n. 115/2002, prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante:
1. versamento ai concessionari utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T. Il versamento può essere effettuato anche telematicamente;
2. versamento presso gli uffici postali utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia;
3. versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Le suddette modalità di pagamento prevedono, comunque, il rilascio di una ricevuta da allegare al ricorso al momento del deposito.
Sulla base di quanto sopra rappresentato, codesti Uffici di segreteria dovranno riscontrare, per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, che il contribuente/difensore abbia provveduto all’indicazione del valore della lite mediante apposita dichiarazione. Tale ultima dichiarazione dovrà risultare anche nei ricorsi introdotti dagli enti impositori, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato.
Tenuto conto dell’immediata operatività delle nuove disposizioni di legge e al fine di dare massima diffusione della nuova normativa ai contribuenti e ai loro difensori, si invitano codesti Uffici a vigilare che al momento del deposito del ricorso, quest’ultimo contenga la regolarizzazione del pagamento del contributo.
Tanto premesso, si invitano i Direttori delle segreterie in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle prime istruzioni impartite con la presente nota, precisando sin d’ora che, a breve, verranno fornite ulteriori istruzioni di dettaglio circa l’applicazione e il recupero del contributo unificato.
IL DIRETTORE
Fiorenzo Sirianni
(gentilmente inviato dal Collega Saverio Cinieri de Il Commercialista Telematico)
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Roberto Mazzanti – Commercialista
Rag. Natascia Prencisvalle