L’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali, per atti di mala gestione degli Amministratori, tali da configurare un danno per insufficenza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare, ha una prescrizione quinquennale.

Il problema è che spesso non è chiaro da quando inizia a decorrere il quinquennio.

Una recente sentenza della Cassazione (19051 del 19.09.2011) ha stabilito che il termine non decorre da quando si verifica l’insufficenza ma dal momento in cui questa diventa oggettivamente conoscibile.

L’oggettiva conoscibilità – a sua volta – si può presumere nel momento in cui la società non deposita i bilanci nei termini, ha difficoltà nei pagamenti e presenta sintomi analoghi.

Il problema da mettere a fuoco è il concetto di oggettiva conoscibilità, che a mio parere è qualcosa di più generico rispetto alla soggettiva conoscibilità di una data situazione, da parte di operatori professionalmente qualificati, come banche e società finanziarie.

In sostanza, la conoscibilità oggettiva di una difficoltà finanziaria potrebbe coincidere con il concetto di “assoluta evidenza”, o di “facile riscontro”; mentre a contrario la soggettività dovrebbe sovrapporsi alla speciale professionalità che può possedere una banca nell’interpretare un bilancio; professionalità che altri operatori possono normalmente non possedere.

Se questo ragionamento centra l’obiettivo, la Cassazione ha spostato in avanti il termine iniziale di prescrizione e quindi questa non è una buona notizia per gli amministratori coinvolti. Ovviamente si tratta di una sentenza tra le tante in materia, anche di segno diverso e quindi la questione non mi sembra ancora del tutto pacifica.

_____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *