“Il geometra incaricato di redigere il preliminare di compravendita di un immobile, non è tenuto a verificare la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto del contratto, in difetto di espressa richiesta in tal senso: di detto obbligo è gravato soltanto il notaio deputato all’attività rogante, rientrando nel contenuto della diligenza media adattata alla qualifica professionale.”
Ce lo dice il Tribunale di Rovigo, sezione Adria, con la sentenza del 28 giugno 2011.
Le parti avevano incaricato il professionista della redazione del preliminare, evidentemente senza specificare che il Geometra fosse anche incaricato di verificare la situazione delle trascrizioni contro.
Le quali puntualmente sono emerse dopo la stipula del preliminare stesso; l’acquirente ha citato in giudizio il professionista, ritenendo insito nel principio di ordinaria diligenza che le incombenze spettassero al Geometra, che però ha dimostrato di non aver mai avuto il compito di effettuare tali verifiche.
Il Tribunale gli ha dato ragione. Qui la sentenza.
Morale: anche se il bravo professionista non ha necessità – secondo me – di avere un incarico espressamente pattuito per iscritto per effettuare certe verifiche di base, la legge tutela solo chi diligentemente si prende il tempo di specificare pazientemente i compiti attribuiti nel mandato professionale. Perchè la legge non ammette le operazioni “sulla fiducia”. Teniamolo presente…..
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Roberto Mazzanti – Commercialista
(fonte: Altalex)