(di Luca Zambello)

La legge 183/2011, con il suo articolo 14,  ha semplificato notevolmente il settore dei certificati da esibire alle P.A..

Dal 2012 tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali o locali, non possono più richiedere al privato qualsiasi tipo di certificato, dalla residenza all’iscrizione in un pubblico Registro.

Ecco un piccolo elenco dei certificati che potranno essere “autocertificati” dalle imprese:

  1. con la domanda di immatricolazione, i datori di lavoro non dovranno più presentare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o l’autorizzazione all’esercizio di un’attività. Questo vale anche per l’Albo Artigiani, l’Elenco dei soggetti iscritti alla previdenza artigiana o commercianti, l’iscrizione all’Enpals, il registro prefettizio per le Cooperative, licenze rilasciate al portiere ecc…ecc….
  2. tutte le imprese potranno autocertificare l’iscrizione in qualsiasi pubblico registro o il possesso di requisiti professionali, dal mediatore all’impiantista all’agente di commercio. Potranno anche autocertificarsi i dati dell’Anagrafe Tributaria, quelli del Casellario del Tribunale, la non sottoposizione a procedure penali oppure l’essere sottoposti a fallimento o concordato preventivo.

Ecco invece l’elenco delle autocertificazioni che NON si potranno fare, per cui occorrerà produrre i relativi certificati:

si tratta di tutto quanto previsto dall’art.49 del D.P.R. 445/2000, ovvero: 

  1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
  2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

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