(di Roberto Mazzanti)
CASSAZIONE N.1377 DEL 17.01.2012
Nella sentenza di ieri viene condannato un agente immobiliare che, al fine di evadere le imposte, occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili, in cui il prezzo effettivamente corrisposto risultava superiore a quanto riportato nei successivi rogiti.
La sentenza è inquietante, perchè viene a condannarsi un imprenditore, sotto il profilo penale-tributario, non per aver nascosto o distrutto “scritture contabili” ma per aver occultato “documenti”.
Tutto gira intorno all’interpretazione che si vuole dare delle norme fiscali che obbligano alla conservazione delle scritture contabili, delle lettere, dei telegrammi e delle fatture, per ogni affare.
La Corte di Cassazione ritiene giusta un’interpretazione “logica” delle norme (art.22 dpr 600/73) e quindi ritiene che occorra conservare tutto ciò che occorre per dimostrare di aver fatto il proprio dovere tributario – perciò anche i preliminari e tutte le corrispondenze che oggi – in era di internet – non possiamo limitare ai telegrammi e alle lettere, che sono figlie di norme di almeno 40 anni fa. Secondo i giudici quindi vanno conservate:
- le mail
- i fax
- tutte le corrispondenze
- i preliminari
e tutto quanto sia dimostrazione di “un contatto” con il pubblico dei clienti.
Se questo può star bene sotto il profilo civilistico, sotto quello penale la sentenza lascia perplessi perchè in questo settore del diritto vige il principio della tassatività delle norme incriminatrici e dell’interpretazione letterale.
Per cui non si può interpretare “logicamente” in danno dell’imputato ma semmai a suo favore.
Ma va ricordato che la tendenza a punire ad ogni costo l’evasore (anche uscendo dalle righe) sta prendendo piede da tempo anche in campo giudiziario, per cui è bene essere prudenti e tener conto di quanto sopra nei comportamenti quotidiani.
La Cassazione ha così motivato la sua condanna:
“Quindi, con particolare riferimento alla figura dell’agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell’affare e il conseguente diritto alla provvigione coincidano con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile; con la conseguenza che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare presenta, per essi, natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile. Il contratto preliminare, dunque, può ritenersi ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale ai fini della fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, tra la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione.”