(di Roberto Mazzanti e Eleonora De Biaggi)

Il caso che trattiamo oggi è quello di una s.r.l. inattiva dal 2006, di cui l’amministratore ci chiese tempo fa (il caso risale al 2009 ma è ancora attuale) la possibilità di metterla in liquidazione – appunto – per l’inattività costante.

QUESITO – LA LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI INATTIVITA’

l’amministratore unico, stante l’inattività della srl sin dalla sua costituzione (anno 2006), può metterla in liquidazione, posto che, tra l’altro, possiede il 60% delle quote sociali?

RISOLUZIONE 

Premesso che la “liquidazione” in realtà è una procedura economica che riguarda l’azienda e che consegue allo “scioglimento” del contratto sociale, per cui legalmente sono due concetti ben distinti anche se “nel parlato” si sovrappongono, bisogna considerare che il nostro Codice Civile dispone che le società a responsabilità limitata si sciolgano per questi motivi:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Quindi, il suo caso potrebbe rientrare nel n.3 dell’elenco (continuata inattività dell’assemblea o impossibilità di funzionamento ).

Detto questo, la procedura di scioglimento e liquidazione prevede che l’amministratore, accertata la causa di scioglimento, depositi “senza indugio” una dichiarazione presso il Registro delle Imprese, che ne curerà l’iscrizione sulla posizione della società, e da quel momento la società è in stato di “scioglimento”.
La liquidazione però non è ancora cominciata; avrà inizio dal momento in cui l’assemblea, che nel frattempo l’amministratore deve aver convocato contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento (nello specifico, l’inattività dell’assemblea) avrà deliberato la nomina dei liquidatori e le modalità della liquidazione, con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo.

E qui entrano in gioco maggioranze diverse da quelle relative all’ordinaria amministrazione.

Nel caso specifico occorre rispettare questi due quorum:
1. quello costitutivo, per la validità dell’assemblea, che prevede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ;
2. quello deliberativo o decisionale, che prevede il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, a patto che l’altro 50% del capitale non sia unito nel voto contrario. In sostanza, occorre che il 50% favorevole sia comunque una maggioranza, e che non ci sia una pari quota contraria di capitale sociale.

Avendo lei il 60% del capitale, potrebbe benissimo fare tutto da solo, se i restanti soci non si presentassero all’assemblea.

Riassumendo: come amministratore lei non può mettere in liquidazione la società ma solo accertarne lo scioglimento (che più che un potere è un dovere…). E’ l’assemblea dei soci che procede alla deliberazione che avvia la liquidazione sociale.

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