(di Roberto Mazzanti e Luca Zambello)
Il quesito “risolto” di questa settimana riguarda un tipo di azienda che effettivamente non viene raccontato spesso e per il quale gli utenti mostrano molta curiosità: l’azienda coniugale.
Nel caso trattato abbiamo valutato l’azienda coniugale in rapporto all’impresa familiare, altro istituto molto presente nell’economia reale ma su cui si scrive molto poco. Speriamo che questo lavoro possa essere di orientamento per chi si sta accingendo a valutare i due tipi di gestione dell’azienda.
QUESITO
Vorremmo gentilmente conoscere la differenza tra l’impresa coniugale e quella famigliare e nello specifico in quali casi è più fiscalmente conveniente l’una o l’altra forma. Grazie della vostra risposta.
RISPOSTA
Differenze tributarie tra i due istituti non ne esistono (almeno, non di rilievo); molto più marcate – invece – sono le differenze di tipo civilistico.
L’AZIENDA CONIUGALE
L’istituto è talmente poco diffuso e praticato che, prima di tutto, occorre stabilire quando si è in presenza di un’azienda coniugale: secondo l’opinione più diffusa, si tratta di aziende costituite dopo il matrimonio dai coniugi e gestite da entrambi.
Quando invece l’azienda appartiene ad uno solo dei coniugi già da prima del matrimonio, ma è gestita da entrambi, la comunione riguarda solo “incrementi ed utili”. A livello tributario, si ammette il trattamento tipico dell’azienda coniugale, ossia la suddivisione degli utili tra marito e moglie, anche quando l’azienda è posseduta da entrambi i coniugi, perché costituita dopo il matrimonio, ma è gestita da uno solo di essi.
A livello civilistico, le caratteristiche indispensabili sono due:
a) che si tratti di aziende cogestite dai coniugi;
b) che si tratti di uno stato di fatto non regolato in altro modo da un negozio giuridico che dia vita ad altri istituti (società, associazione, impresa familiare).
Quanto al primo requisito, occorre che la gestione di entrambi i coniugi si articoli in modo tale da aversi pari poteri decisionali e di rappresentanza, di modo che i coniugi possano alternativamente porsi di fronte ai terzi come ugualmente legittimati a rappresentare l’impresa nella sua totalità.
Ciò significa che entrambi potranno (e dovranno) compiere tutti i normali atti di gestione, quali l’acquisto dei prodotti, la loro rivendita, l’assunzione e il licenziamento di personale, l’assunzione di mutui e obbligazioni passive, l’investimento in beni strumentali per l’azienda, incassi e pagamenti, rapporti bancari ecc…ecc…
E’ chiaro che questo non esclude una certa ripartizione di compiti tra i due contitolari, in base alle diverse attitudini di ciascuno; tuttavia –a differenza dell’impresa familiare – il rapporto deve escludere che l’uno sia un mero collaboratore interno dell’altro.
L’altro elemento, ossia l’assenza di un qualsiasi altro tipo di accordo tra i cogestori, è quello più semplice da provare, essendo costituito semplicemente dalla mancanza di contratti scritti o di indizi tali da ritenere che i coniugi abbiano voluto dar vita ad un altro schema contrattuale, diverso dall’azienda coniugale. Detto questo, tuttavia nell’azienda coniugale le norme applicabili sono in gran parte mutuate dal diritto societario; si pensi all’amministrazione, alla divisione degli utili, agli apporti lavorativi e finanziari dei coniugi. Per cui molto spesso questo istituto lascia il posto ad una vera e propria società tra i coniugi, qualche volta addirittura irregolare (esistente ma non iscritta al Registro Imprese).
L’IMPRESA FAMILIARE
Come nell’azienda coniugale anche nell’impresa familiare (art.230 bis c.c.) esiste un gruppo di persone che collabora nella gestione dell’azienda, e che partecipa agli utili dell’impresa; tuttavia mentre nella prima sono solo i coniugi gli elementi considerabili, nella seconda il gruppo si allarga all’intera famiglia e quindi a:
- il coniuge
- i parenti entro il 3° grado
- gli affini entro il 2° grado.
L’impresa familiare presenta tre caratteristiche peculiari che sono solo sue:
- il collaboratore ha diritto al proprio mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia (e non solo necessariamente quelle dell’azienda), mentre nell’azienda coniugale l’aspetto che riguarda il patrimonio familiare non esiste;
- il collaboratore partecipa agli utili dell’impresa anche quando il proprio apporto si limita al lavoro in famiglia, (a patto che il lavoro domestico abbia comunque una rilevanza positiva sull’andamento dell’impresa) mentre i coniugi nell’azienda coniugale devono gestirla insieme e l’attività in familia non conta;
- solo il titolare dell’azienda ha il potere di gestirla e rappresentarla, tant’è che in effetti l’impresa familiare è sempre una ditta individuale. I familiari hanno diritto di voto solo nelle questioni di straordinaria amministrazione e inerenti l’impiego degli utili e degli incrementi (a maggioranza, che si ritiene per teste e non per quote).
In effetti, l’impresa familiare è considerabile più come un patto interno alla famiglia che non come un accordo di tipo para-societario.
CONSIDERAZIONI FINALI
Ci sembra che non si possano fare paragoni e scelte di convenienza tra un istituto e l’altro, dato che non sembrano esattamente sovrapponibili. L’azienda coniugale ha tratti ed elementi così diversi dall’impresa familiare che non si può scegliere tra l’una e l’altra ma solo individuare quando ricorre questa o quando ricorre quella.
L’unico caso eventualmente sovrapponibile (con qualche sforzo) è quello dell’impresa familiare composta solo dai coniugi, che potrebbe facilmente scivolare nell’azienda coniugale. Si tratta però di fare attenzione perché il tratto distintivo tra i due istituti è il potere di cogestione, presente nell’azienda coniugale ed assente nell’impresa familiare. Per cui un’eventuale errore di applicazione può portare a conseguenze molto serie; si pensi, ad esempio, ad un’azienda coniugale che però è costituita nella forma di impresa familiare. Comparirà all’esterno una ditta individuale ma in realtà moglie e marito avranno entrambi poteri di rappresentanza; un’eventuale separazione tra i due potrebbe portare a forti e fondate rivendicazioni economiche del coniuge che è stato simulato come collaboratore, quando invece non lo era effettivamente.
Senza pensare che anche da un punto di vista fiscale e previdenziale tutto risulterà scorretto.