(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

Nelle aziende di medie-grandi dimensioni, ma spesso anche nelle piccole, si presenta quotidianamente la problematica della scriminante della delega di determinate funzioni dall’Amministratore al soggetto delegato.

Il caso portato alla ribalta dalla sentenza della Cassazione Penale n.10702 (quarta sezione) depositata ieri, per una volta, vede assolto l’apice dell’azienda, grazie ad una delega a terzi per la gestione della sicurezza sul lavoro.

La sentenza è molto interessante – anche perchè ribalta, guarda caso, la condanna dell’Amministratore operata in Appello –  fissando alcuni principi interessanti e a nostro parere anche logici:

  1. l’Amministratore non può procedere ad un controllo costante e capillare sul soggetto delegato, altrimenti non avrebbe senso la delega stessa (tanto varrebbe fare da sè);
  2. la vigilanza che egli è comunque tenuto a compiere sul delegato, deve perciò essere “alta”, quindi “a grandi linee”, sulle “macro-questioni” e non sui dettagli operativi;
  3. di grande aiuto sono i modelli previsti dalla legge 231.

Come tradurre allora il concetto di “alta vigilanza” ?

Si tratta prima di tutto di affidare i poteri a persona competente; altrimenti l’Amministratore incorrerebbe in grave colpa per aver operato una scelta inefficente “a priori”, indipendentemente cioè dal caso fortuito, visto che così facendo accetta il rischio che l’incapace prima o poi combini un guaio…. 

Secondo: i controlli sul delegato possono essere “di sistema”, mediante il rispetto del modello organizzativo eventualmente adottabile dall’Azienda. Non è necessario che i controlli siano sui dettagli o siano minuziosamente quotidiani, altrimenti non ha significato la delega in quanto tale. 

Da questo punto di vista, si tratta di applicare anche un po’ di buon senso e di instaurare un rapporto dialettico e collaborativo tra Amministratore e Delegato, in modo che il secondo tenga informato il primo anche dell’evoluzione della tecnologia, della necessità di eventuali investimenti o di spese per adeguamento degli impianti esistenti e così via. 

La delega quindi non è “una tantum”, per cui una volta rilasciata non ci si preoccupa più di nulla. In un quadro di razionale buon senso e diligenza, la fiducia del delegante va sempre costantemente messa alla prova, anche perchè il primo obbligo dell’Amministratore è di agire informato.

 

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