(di Luca Zambello)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

In particolare, va sottolineata l’importanza del Manuale delle Attività Economiche, che consente di verificare se la propria azienda ha effettuato tutti i passaggi amministrativi necessari ed è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. Le attività sono suddivise in ordine alfabetico. E’ sul sito della Cciaa di Ferrara ma è universale. Comodo e pratico!

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5 aprile 2012 – Newsletter Registro Imprese di Ferrara

Pubblicato il nuovo Manuale Attività economiche

Dal 2 aprile è disponibile sul sito della Camera di commercio il nuovissimo Manuale Attività Economiche che contiene gli adempimenti amministrativi necessari per avviare un’attività economica.
Questa guida consente di verificare se l’esercizio di un’attività da parte di un’impresa è sottoposta a condizioni imposte dalla legge (requisiti di esercizio, autorizzazioni, abilitazioni, ecc.).
Per consultare il Manuale clicca qui.

Nuova modulistica Registro Imprese

Il 9 marzo 2012 è entrata in vigore la nuova modulistica del Registro imprese prevista dal decreto ministeriale del 29 novembre 2011.
Le principali novità riguardano nuovi riquadri dedicati agli adempimenti relativi ai contratti di rete d’impresa e agli adempimenti dei curatori fallimentari ai sensi dell’art 29 D.L. 78/2010.

Rapporto riepilogativo del curatore

Si ricorda che ai sensi del 5° comma dell’art. 33 della Legge Fallimentare il curatore, con cadenza semestrale, è tenuto a redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte.
Copia del rapporto deve essere trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni effettuate dal comitato dei creditori, all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnata agli stessi per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Tale termine deve essere evidenziato dal curatore nel modello NOTE della modulistica.
L’eventuale ritardo nella presentazione dell’istanza è soggetta all’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 2630 c.c.
Si informa, altresì, che a seguito di accordi con il Giudice del Registro, qualora non sia stato nominato il comitato dei creditori, i quindici giorni per il deposito al Registro delle Imprese del rapporto suddetto decorrono dalla data di apposizione del “visto” dal parte del Giudice Delegato.
Si invita, infine, i curatori a presentare il rapporto riepilogativo inserendo eventuali “omissis” nel caso in cui lo stesso contenga informazioni che per la loro natura o per motivi di riservatezza non debbano essere resi pubblici.

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