(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)
La sentenza della Corte Costituzionale del 05.04.2012 n.78 ha stabilito l’incostituzionalità della legge 26.02.2011 n.10 art.2, comma 61, nella parte in cui stabiliva che la prescrizione in materia di conto corrente comincia a decorrere (art.2935 c.c.) dal giorno dell’annotazione e non dalla chiusura del conto corrente.
Si torna perciò al passato ed alla vera interpretazione legittima in questa materia; e cioè che la prescrizione dei diritti del correntista rimane sospesa fino a che il conto corrente è aperto e inizia il suo cammino solo quando viene chiuso il rapporto contrattuale o viene effettuato il pagamento solutorio.
Questa sentenza avrà un peso enorme sulle controversie in corso, specialmente su quelle relative all’anatocismo bancario.
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