(di Eleonora De Biaggi)

Dal 20 aprile è possibile inviare on line la richiesta di nulla-osta per il lavoro stagionale degli immigrati extracomunitari, il cui flusso per quest’anno è stato fissato a quota 35 mila.

Questo il comunicato ufficiale:

19 aprile 2012 Flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012

Attiva dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 la procedura per l’inoltro telematico delle domande

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

I datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Il ‘tetto’ di 35.000 unità previsto dal decreto, già ripartito tra regioni e province autonome con la lettera circolare del 5 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

Il citato DPCM prevede, inoltre, all’articolo 2, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

Si ricorda, infine, che l’articolo 17, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Semplifica Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha introdotto una importante novità relativa all’assunzione di quei lavoratori già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale in Italia e successivamente rientrati in patria alla scadenza del permesso. In particolare, se il datore di lavoro che fa richiesta è lo stesso dell’anno precedente è previsto un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, decorsi i venti giorni previsti dalla legge senza che lo Sportello Unico per l’immigrazione abbia comunicato il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta. Gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono chiariti nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 (formato .pdf 67,92 Kb)
• Lettera circolare del 5 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (formato .pdf 1,24 Mb)
• Circolare congiunta del 20 marzo 2012 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro (formato .pdf 1,06 Mb)

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