(di Roberto Mazzanti)
Altra tegola sull’economia d’impresa – alla faccia della semplificazione e dell’incentivo alla crescita!
A sorpresa, viene inserito il comma 5 bis nell’art.2 del Decreto Legge 02.03.12 n.16, convertito il 24 Aprile ma non ancora in Gazzetta Ufficiale (quindi si spera che il testo sia diverso da quanto appare oggi sui giornali).
Questo comma dispone la responsabilità solidale del Committente per l’Iva non versata dall’Appaltatore (impresa esecutrice) sulle fatture inerenti l’opera.
Viene esonerato da responsabilità solo chi dimostra di aver fatto di tutto per impedire che si verifichi il danno del mancato versamento.
Problema: e se il committente è un privato cittadino, senza contabilità e senza Commercialista ? come potrà verificare se l’impresa ha versato l’Iva o meno ?
Problema: il versamento dell’Iva dipende da una liquidazione periodica che tiene conto si delle fatture emesse per l’appalto, ma anche di tutta l’Iva in detrazione, derivante dagli acquisti e dai servizi ricevuti dall’appaltatore. Per cui come fa il committente a tutelarsi ? deve tenere lui la contabilità dell’appaltatore ?
Se venisse confermata questa norma, saremmo all’ASSURDO.
Ma purtroppo pare proprio che i nostri politici non capiscano la valanga di difficoltà quotidiane che incontriamo tutti noi e sbandierano una semplificazione che non c’è.
Anche questo è un disincentivo al rischio ed al lavoro; peccato che il palazzo non lo capisca e remi contro, invece che a favore, dell’economia.