(di Luca Zambello)
S.r.l. – mutuo ripianato da alcuni e non da tutti i soci
QUESITO
Portiamo alla Vs. Cortese attenzione il seguente caso:
una SRL (che non presenta i requisiti per fallire) contrae un mutuo con una banca, trovandosi successivamente nella condizione di non poterlo più onorare in quanto dissidi insanabili tra i soci portano alla cessazione dell’attività e quindi all’impossibilità di produrre quel reddito necessario per rimborsare i debiti.
Tre dei quattro soci, che hanno intenzione di non entrare in conflitto con la banca che ha erogato il mutuo e per avere accesso ad altre successive forme di finanziamento per altre loro imprese, decidono di ripianare il mutuo con la banca con fondi propri, per cui il mutuo contratto dalla SRL viene estinto grazie al finanziamento dei soci.
La SRL chiude il bilancio di liquidazione con solamente un credito verso l’Erario per IVA da chiedere a rimborso.
I tre soci che si sono fatti carico del mutuo di cui sopra, tra cui anche il liquidatore, sono dell’idea che il piano di riparto debba escludere il quarto socio, prevedendo la ripartizione del credito IVA tra i soli tre soci che hanno finanziato la Società.
I quesiti che Vi porgiamo sono i seguenti:
a) nell’ipotesi che il quarto socio non impugni il bilancio finale di liquidazione entro i 90 giorni successivi al deposito presso il Registro delle Imprese, residuano ancora delle azioni in capo a costui da intraprendere contro il liquidatore?
b) nell’ipotesi che il quarto socio invece reclami contro il piano di riparto presso il Tribunale, a quali conseguenze si espone il liquidatore?
NOSTRA RISPOSTA
La società chiude senza debiti nei confronti dei terzi grazie al sacrificio di alcuni soci e non di altri. Perciò deve esporre in bilancio il corrispondente debito nei loro confronti, indicando nominativamente l’importo dovuto a ciascun socio.
La situazione dei conti, prima dell’approvazione del bilancio finale, sarà la seguente:
DARE:
- credito Iva
- disavanzo netto
AVERE:
- finanziamento soci
In sede di approvazione del progetto di riparto, ai soci finanziatori viene assegnato il credito Iva che sarà oggetto di domanda di rimborso; per la differenza, essi rinunciano al proprio credito verso la società, in modo da portare i conti a questa situazione finale:
DARE: credito Iva
AVERE: netto
Successivamente, i conti saranno oggetto di giroconto fra loro in modo da portare tutto a zero.
Il socio che non ha partecipato al ripianamento del mutuo oggettivamente non subisce alcun danno, perché la società non avrebbe avuto alternative e come minimo avrebbe comunque perso il credito Iva a favore della banca mutuante.
Quindi sul piano strettamente economico, specie se anch’egli ha garantito a suo tempo personalmente la banca mutuante, non ha che vantaggi.
Detto questo, non pensiamo che possa agire per impugnare un bilancio di liquidazione così costruito, che ci pare corretto sia nella forma che nella sostanza.
L’unico dubbio potrebbe sussistere nel caso in cui il 4° socio non avesse a suo tempo approvato la richiesta di mutuo e conseguentemente avesse impugnato, o quanto meno non approvato, il bilancio.
In questo caso, egli subirebbe una perdita pari alla sua quota sul credito Iva, ma ovviamente dovrebbe vincere una causa civile contro la società ed il suo amministratore pro-tempore, dimostrando il danno subìto dalla s.r.l. per via della richiesta di mutuo (cosa che, francamente, ci pare inverosimile, a meno che i fondi ottenuti dalla banca non siano stati dissipati in spese irragionevoli).
Quindi, un’eventuale impugnazione del bilancio finale di liquidazione ci pare non sostenibile.
Nell’altra ipotesi, ovvero in caso di approvazione tacita dello stesso, non rimangono azioni esperibili contro la società o i suoi amministratori, salvo che nell’arco di 5 anni dalla cancellazione non emergano sopravvenienze passive o fatti tali da scoprire azioni scorrette compiute dai legali rappresentanti.
In questo caso, non essendosi prescritte, le azioni di responsabilità restano tutte praticabili.