(di Roberto Mazzanti)
Il credito il cui diritto alla riscossione si è prescritto in base alle norme civilistiche, è sempre deducibile fiscalmente dal reddito di impresa.
Senza subire franchigie, sbarramenti e inversioni probatorie.
Ci ha pensato il Decreto Legge 83/2012 recentemente convertito dalla legge 07.08.2012 n.134.
La nuova norma dovrebbe entrare in vigore con effetto dalle perdite di questo tipo che si sono verificate dal 26 Agosto 2012 in poi, quindi nel caso di prescrizioni maturate in futuro, ma potrebbe avere valenza anche per le prescrizioni maturate prima del 26.08.2012, purchè le perdite vengano dedotte nel periodo di imposta in corso alla data stessa.
In effetti la norma non è del tutto innovativa, dato che la prescrizione del credito era già un elemento certo e preciso anche in precedenza, e quindi tale da consentire la deduzione della perdita; la portata della legge pesa maggiormente (a parere mio) sul piano interpretativo. Quindi – se così stanno le cose – non ci sono ragioni per non dedurre anche perdite su crediti generate da prescrizioni maturate ante 26.08.2012.
Tuttavia, se si è avvertita la necessità di intervenire con una precisa disposizione in materia di prescrizione del credito la ragione potrebbe anche essere (ironia della sorte) per negare la deduzione della perdita da credito prescritto in precedenza, nel caso in cui la prescrizione sia intervenuta per comportamento eccessivamente passivo del creditore, come nel caso dei crediti di modesto importo prescritti per essersi dimenticati di richiederne il pagamento in tempo utile.
Non dovrebbe essere questo il caso, ma dubitare è lecito.