(di Nicola Zambello)
E’ stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il dossier dal titolo:
DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
I punti salienti delle nuove disposizioni sono – in sintesi – i seguenti:
- le controversie che derivano dai rapporti tra banche e utenti sono rimesse all’Arbitro Finanziario –
- l’Arbitro con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
- Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.
- Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
IL RECLAMO PREVENTIVO
Il ricorso all’Arbitro è preceduto dal reclamo alla banca con cui è in essere la controversia. Il reclamo va presentato in modo conforme alle modalità previste dalla disciplina in essere in materia di trasparenza (qui il link).
IL RICORSO ALL’ARBITRO
Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato.
Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.
Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo.
Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso.
Le altre modalità le trovate nel testo del documento che immettiamo nella nostra Area Riservata.
SEGNALAZIONE AL PREFETTO
Con la legge 24.03.2012 n.27 è entrata in vigore la novità della segnalazione al Prefetto, che ogni utente può inviargli in forma riservata, per casi di mancato finanziamento o revoca dello stesso e per gli altri casi sotto indicati.
Ecco il testo di legge:
“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, …………..specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.”
La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
Il Prefetto poi si attiva trasmettendo il ricorso all’Arbitro – se ritiene che vi siano gli estremi – accompagnato da una relazione con cui motiva il ricorso stesso (ovviamente quando la banca non ha dato risposte soddisfacenti all’invito preventivo del Prefetto.
I dettagli delle procedure sono contenute nel testo in Area Riservata.
Le novità sono in vigore da oggi