(di Luca Zambello)

Non è ancora in vigore ma lo sarà prima della prossima estate. E potrebbe sconvolgere alcune prassi consolidate. Oggi mi occupo dei casi in cui sarà possibile revocare per giusta causa l’amministratore del Condominio. Ricordiamo che la giusta causa è un’ipotesi che consente il cessare immediato di un rapporto, senza obbligo di preavviso.

Eccoli:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • l’inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all’articolo 1130 codice civile: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore. nonché di contabilità. comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, eccetera) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.

Si tratta di ipotesi che fungono da esempio e certamente non sono le sole che si potranno contemplare. Si tratta in ogni caso di situazioni in cui deve venire a mancare la fiducia nei suoi confronti, per gravissime irregolarità.

Ricordiamo che comunque l’assemblea potrà revocare l’amministratore anche per altri motivi e non solo per giusta causa.

Ci ritorneremo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *