(di Roberto Mazzanti)

IMPRESE AGRICOLE

Le imprese e le cooperative agricole possono acquistare e vendere prodotti agricoli presso altre imprese agricole senza applicare le regole dcl contratto nella forma scritta e rispettare i termini di pagamento.

Lo prevede l’art.36 bis del D.L.179 convertito nella l.222/2012, in base alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

La novità dispone che i contratti conclusi fra imprenditori agricoli (e solo tra questi) non costituiscono cessioni ai fini della legge.  Al momento, in assenza di ulteriori e precise informazioni, non possiamo che rimandarvi alla fonte della notizia, Sole 24 Ore odierno, qui.

lunedi 31.12.2012

scade il termine per adeguare i contratti scritti nel settore. L’adeguamento riguarda solo i contratti già redatti per iscritto alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 24 ottobre scorso: non i contratti verbali, che da quella data semplicemente NON DEVONO più esistere e quindi non possono essere adeguati. Per adeguamento s’intende inserire nel documento scritto quegli elementi richiesti dalla legge che non sono già presenti fin dall’origine, come ad esempio i termini di pagamento diversificati per tipo di prodotto (deteriorabile, non deteriorabile). È perciò possibile inserire questa pattuizione, con una nota in fondo al documento o a lato – dipende da come è stato materialmente redatto il contratto. Ovviamente vi ricordo che la pattuizione inserita ora per allora va comunque sottoscritta nuovamente dalle parti del contratto. Per un’ottima e completissima trattazione della materia, vi propongo questo link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=59540. Oltre a quanto già scritto da noi di Econ-Test qui: http://www.econ-test.it/news/523-settore-agro-alimentare-24-ottobre-tutto-per-iscritto

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