(di Natascia Prencisvalle)

ALCUNE DELLE NOVITA’ 2013 DELLA LEGGE DI STABILITA’

  • A come Agricoltura:

1) dichiarazioni obbligatorie anche per i piccoli – al di sotto dei 7 mila euro;
2) esenzione dagli obblighi dei formalismi contrattuali per le cessioni TRA agricoltori;
3) società di capitali = niente più reddito catastale;
4) le “quote latte” saranno riscosse da Equitalia.

  • A come Assicurazioni:

Da quest’anno tutti gli intermediari assicurativi potranno lavorare in squadra per offrire al comune cliente una soluzione vantaggiosa e in sinergia tra di loro. Cadono tutte le incompatibilità tra intermediari diversi e imprese assicuratrici (agenti, broker, banche e assicurazioni), se possono nuocere a questo nuovo principio – Legge 221/2012.

  • A come Automobilisti: 

a) abrogato il tacito rinnovo nelle polizze RCAuto dal 01.01, anche sulle polizze ancora in vigore; tutte le polizze scadono automaticamente alla data prevista e vanno sempre riproposte ex novo;
b) per il pagamento del premio assicurativo restano i 15 giorni di tolleranza – D.L. 179/12
c) dal 07.12 il noleggio ed il comodato – per durata superiore a 30 giorni – vanno registrati presso la Motorizzazione; ma praticamente ad oggi non è ancora possibile, si pensa lo sarà a Febbraio.

  • F come Fatturazione:

Cambiano le modalità di numerazione delle fatture emesse e, preso atto dell’assenza, ad oggi, di un intervento chiarificatore da parte ministeriale, si ritiene che per ottemperare al precetto normativo e numerare, quindi, progressivamente in modo univoco la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) possano essere adottate, alternativamente, due diverse modalità di numerazione.

  1. La prima consiste nell’adozione di una numerazione progressiva per tutte le fatture senza il successivo azzeramento previsto alla fine di ciascun anno solare. In tal caso, per la prima fattura emessa nel 2013 la numerazione seguirà quella dell’ultima emessa nel 2012.
  2. La seconda modalità prevede l’adozione di una numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di emissione della stessa. In tal caso, la numerazione della prima fattura emessa nel 2013 sarà 1/2013 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture emesse.

Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie di numerazione.

E’ importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra attribuiti (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione dell’anno n. 1/2013, n. 2/2013, ecc.) siano trascritti nel registro delle fatture (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento. L’articolo 23 del DPR 633/72, infatti, prevede espressamente che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa, …omissis…”.

 

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