(di Roberto Mazzanti)
Ricordate le sentenze che hanno affermato che acquistare un edificio per poi demolirlo ed erigere altri fabbricati al suo posto, equivale ad acquistare un’area fabbricabile ?
La novità che commento sta nella pubblicazione di uno studio dei Notai (vedere link a fondo pagina) secondo cui il diritto comunitario ha lasciato agli Stati membri lascelta del momento in cui le aree oggetto di cessione acquistano il carattere di edificabilità, sicché è compatibile col sistema comunitario dell’IVA la richiamata scelta del nostro Legislatore di fissare il momento impositivo nell’approvazione dello strumento urbanistico generale ma soprattutto perchè si evidenziano inoltre alcune importanti pronunce dei Giudici Europei relative a casi di cessione di fabbricati parzialmente demoliti o demolendi, in relazione alle quali è possibile concludere che si tratta di trasferimenti di fabbricati e non di aree, salva l’ipotesi in cui la cessione sia assistita da impegno espresso del venditore ad assicurare la demolizione del fabbricato.
In conclusione, si può basare la difesa di un contribuente su queste pronuncie di rango superiore. La cosa non è da poco….
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/24-12-t.pdf