(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2012 n. 198, in vigore dal 7 dicembre 2012, che introduce un nuovo obbligo per i datori di lavoro, in quanto dovranno richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto – autoveicoli motoveicoli e rimorchi (sembrerebbero esclusi i ciclomotori) – che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a trenta giorni.
L’obbligo è pesante perchè, nella generalità dei casi, i veicoli sono concessi in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre la loro titolarità rimane all’impresa.
Perciò dovranno essere aggiornati i libretti di circolazione di tutte e autovetture concesse in uso esclusivo ai dipendenti.
Tutto questo è facilmente praticabile per le autovetture concesse in comodato a determinati soggetti.
Ma non è chiaro quale comportamento dovranno adottare le imprese per i veicoli aziendali utilizzati a rotazione dagli operai durante l’orario di lavoro. Si potrebbe ritenere che l’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione non sussista, dato che mancherebbe il requisito della durata di 30 giorni e comunque la finalità della disposizione è sostanzialmente diversa, più orientata a colpire i rapporti stabili.
Ricordiamo che chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 669 ad euro 3.345, nonché al ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.
Al momento però tutto questo non è ancora praticabile, perchè come dice il ministero dei trasporti:
“… si fa presente che le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis. Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare” (stralcio circolare n. 33691 del 6 dicembre 2012).
NOSTRE NEWS PRECEDENTI SUL TEMA:
http://www.econ-test.it/news/568-codice-della-strada-norme-anti-prestanome-vigore-7-dicembre-2012