(di Roberto Mazzanti)
È illegittimo vietare a una società semplice di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.
“È ammesso a presentare un’offerta qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati nel bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione di un appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal suo status e dal fatto di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale”.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea con una ordinanza nella quale, richiamando la normativa europea, viene affermata l’illegittimità dell’esclusione delle imprese semplici dalla partecipazione agli appalti pubblici.
Dalla normativa dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte Ue risulta infatti che non è legittimo vietare a una società semplice qualificabile come imprenditore, ai sensi della direttiva 93/37, di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.
Fonte: http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14108:corte-di-giustizia-ue-la-imprese-semplici-non-possono-essere-escluse-dagli-appalti-pubblici&catid=1:latest-news&Itemid=50