(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)
QUESITO
Si pone alla vostra cortese attenzione il seguente quesito:
Nell’atto costitutivo di una società a responsabilità limita è previsto come sistema di amministrazione adottato: Amministrazione Pluripersonale Individuale congiunta.
Tenuto conto che l’amministrazione congiunta comporta come conseguenza che per lo svolgimento delle operazioni ordinarie e soprattutto nei rapporti con le banche si rende necessaria la firma di entrambi gli amministratori, si chiede se sia sufficiente la redazione di un verbale di assemblea ordinaria , con deposito alla camera, di commercio, che preveda poteri disgiunti o se invece si renda opportuno procedere ad una modifica dell’atto costitutivo.
Cordiali Saluti.
NOSTRA RISPOSTA
Nel caso in questione si tratta di modificare le norme di funzionamento di un organo sociale, quello amministrativo.
Quindi in sostanza della modifica dell’elemento di cui all’art.2463 n.7 del Codice Civile e in quanto tale non si può che procedere con un atto di modifica dell’atto costitutivo, ricorrendo all’ausilio del Notaio.
Gli amministratori potrebbero però congiuntamente delegarsi reciprocamente la firma per quanto attiene agli aspetti bancari; questo eviterebbe la doppia firma su ogni assegno o su ogni altro documento relativo ad operazioni bancarie.
Si può eventualmente contattare la propria banca per valutarne l’operatività.
Se ciò non fosse possibile, non resta che il Notaio.