(di Roberto Mazzanti)
Sintesi della circolare dell’Agenzia delle Entrate:
LE ESCLUSIONI
La circolare 2 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate esclude dalla responsabilità fiscale solidale per l’appaltatore (e dalla sanzione per il committente) i contratti d’opera, quelli dl trasporto e di subfornitura, nonché gli appalti di fornitura dei beni e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare non cita le prestazioni d’opera intellettuale ma non vi sono dubbi che non siano comprese nella legge e che quindi siano fuori da ogni forma di corresponsabilità.
LE CONFERME
Confermata l’esclusione soggettiva delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva
L’ESTENSIONE
Le disposizioni sì applicano a tutti i settori, non solo all’edilizia. Questo aspetto è molto importante.
Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti (non solo stipulati ma anche) rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012, per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012. Le sanzioniscattano, nel contratto tra committente e appaltatore, anche in assenza di subappalto
LA CERTIFICAZIONE
La certificazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) può essere rilasciata in modo unitario per Iva e ritenute e anche con cadenza periodica, purché attesti la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data non già certilicati.
- I nostri precedenti interventi in materia:
http://www.econ-test.it/news/466-appalto-limitata-razionalizzata-responsabilit-committente
http://www.econ-test.it/news/431-appalto-committente-risponde-delliva-versata-dallappaltatore
http://www.econ-test.it/news/541-appalti-responsabilit-solidale-committente-prende-forma
