(di Roberto Mazzanti)

Sintesi della circolare dell’Agenzia delle Entrate:

LE ESCLUSIONI

La circolare 2 emanata ieri dall’agenzia delle Entrate esclude dalla responsabilità fiscale solidale per l’appaltatore (e dalla sanzione per il committente) i contratti d’opera, quelli dl trasporto e di subfornitura, nonché gli appalti di fornitura dei beni e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare non cita le prestazioni d’opera intellettuale ma non vi sono dubbi che non siano comprese nella legge e che quindi siano fuori da ogni forma di corresponsabilità.

LE CONFERME

Confermata l’esclusione soggettiva delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva 

L’ESTENSIONE

Le disposizioni sì applicano a tutti i settori, non solo all’edilizia. Questo aspetto è molto importante.

Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i contratti (non solo stipulati ma anche) rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012, per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012. Le sanzioniscattano, nel contratto tra committente e appaltatore, anche in assenza di subappalto 

LA CERTIFICAZIONE

La certificazione (anche in forma di dichiarazione sostitutiva del prestatore) può essere rilasciata in modo unitario per Iva e ritenute e anche con cadenza periodica, purché attesti la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data non già certilicati.

 

  • I nostri precedenti interventi in materia:

http://www.econ-test.it/news/466-appalto-limitata-razionalizzata-responsabilit-committente

http://www.econ-test.it/news/431-appalto-committente-risponde-delliva-versata-dallappaltatore

http://www.econ-test.it/news/541-appalti-responsabilit-solidale-committente-prende-forma

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