(di Eleonora De Biaggi)
Dal 1° gennaio 2013 viene infatti considerato gravemente iniquo- e quindi nullo, senza alcuna possibilità di fornire prova contraria — l’accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione.
Lo prevedono le nuove disposizioni del decreto legislativo 231/2002, introdotte dal decreto legislativo 192/2012. Queste regole si rifletteranno sul bilancio relativo al 2013, fin da ora, però, l’automatismo impone di monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora (sia attivi. sia passivi), che ai finì civilistici seguono il principio di competenza.
Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l’esatto momento a partire dal quale gli interessi moratori scattano in automatico. Questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti.
Cosa sono gli interessi moratori ?
• Gli interessi dimora hanno una funzione risarcitoria nelle obbligazioni pecuniarie: costituiscono una liquidazione forfettaria del danno causato dal ritardato pagamento del debitore.
Sono disciplinati dall’articolo 1224 del Codice civile, che prescrive:
«Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali».
La costituzione in mora avviene con intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore. Nelle transazioni commerciali, il decreto Legislativo 231/2002 ha previsto la costituzione in mora «automatica» del debitore che non rispetti i termini di pagamento stabiliti dal decreto o dalle parti, purché non iniqui.
Quindi non è necessario alcuna attività del creditore, per costituire in mora il debitore.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti alla nostra clientela.
