(di Luca Zambello)

Quando un soggetto IVA pone in essere operazioni con operatori comunitari, di fatto si genera una condizione in cui l’IVA non va applicata. Tuttavia, affinchè questa non imponibilità dell’imposta trovi applicazione, è necessario che gli operatori interessati soddisfino determinati requisiti, ovvero:

  • l’iscrizione (tanto dell’acquirente, quanto del beneficiario) nell’elenco VIES
  • il possesso di adeguate prove documentali che riescano a certificare il passaggio dei beni ad un altro Stato UE.

Assenza dell’iscrizione nel VIES


L’agenzia Entrate, come specificato nella Circolare 01.08.2011 n.39/E, stabilisce che

  1. La non iscrizione nel VIES determina l’impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale proprio di tali operazioni.
  2. in mancanza di iscrizione, l’operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie

In tal caso l’eventuale operazione posta in essere in assenza di iscrizione dovrà essere eseguita come un’operazione interna, quindi con l’applicazione dell’aliquota IVA propria del cedente.

Prove documentali per la cessione Intra UE

La corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati Membri devono stabilire quali siano i mezzi di prova idonei ritenuti validi per dimostrare l’effettività delle cessioni intra comunitarie.

Per l’Italia, la risoluzione 345/E dell’Agenzia Entrate ha stabilito che l’operatore italiano deve conservare:

  • La fattura emessa con l’indicazione del numero di indentificazione attribuito dallo Stato di appartenenza dell’operatore comunitario;
  • l’elenco riepilogativo relativo alla cessione intra comunitaria effettuata;
  • Il documenti di trasporto internazionale (il c.d. CMR) che deve essere firmato:
    – dal vettore a titolo della presa in carico dei beni
    – dal destinatario per ricevuta
  • la rimessa bancaria dell’acquirente collegata all’acquisto e pagamento dei beni oggetto dell’operazione

Risoluzione n.477/E del 2008 – Operazioni Franco Fabbrica

Spesso accade che le parti si accordino per una fornitura di beni con la clausola “Franco Fabbrica”. Con tale accordo, i beni vengono messi a disposizione dell’acquirente presso il magazzino del venditore. Sarà il compratore che curerà il trasporto per suo conto o tramite operatore terzo.

Il venditore, di conseguenza, rischia di perdere traccia dei beni nel momento in cui lasciano la sua sede, pertanto è presente il rischio di non ricevere in ritorno i sopracitati documenti indispensabili per la prova.

Facendo un passo indietro, si rammenta che per essere qualificata come operazioni non imponibile, è indispensabile che i beni di fatto lascino il territorio dello Stato di appartenenza del venditore per raggiungere quello Intracomunitario del compratore. Di conseguenza, il venditore che ha emesso la relativa fattura richiamando la non imponibilità dell’operazione, ha l’onere di provare il trasferimento effettivo dei beni, ricordando che “la norma prevede espressamente che i beni abbiano fisicamente raggiunto il territorio di un altro Stato membro

Di conseguenza il venditore deve adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente chiedere per potersi assicurare che l’operazione non possa essere ricondotta ad una frode fiscale con conseguente suo coinvolgimento.

La Corte, inoltre, sottolinea che l’operatore italiano che esegue un operazione IntraUE:

  1. non è tenuto “a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato
  2. ha il dovere “di impiegare la normale diligenza richiesta (…) e quindi di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte
I chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Nella risoluzione 19/e del 25.3.2013 vengono forniti nuovi elementi chiarificatori su tali operazioni intra comunitarie.
 
Innanzitutto l’Agenzia esprime i requisiti fondamentali per la cessione di beni Intra UE, ovvero:
  • deve essere a titolo oneroso;
  • deve comportare l’acquisto o il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto dell’operazione;
  • entrambi i partecipanti all’operazione (cedente italiano e acquirente comunitario) devono essere operatori economici iscritti al VIES;
  • deve esserci reale movimentazione dei beni dall’Italia verso altro stato UE, senza rilevare chi effettivamente esegue il trasporto dei beni.
L’assenza di uno solo dei citati requisiti, determina l’applicazione dell’IVA sulla cessione
 
Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti di prova, viene ribadito che:
  • la Direttiva 2006/112/CE non fornisce deglle forme predeterminate di mezzi di prova rtenute valide, bensì delega ai singoli Stati Membri, la definizione della forma e i contenuti;
  • la proprietà del bene sia stato trasmesso all’acquirente e il fornitore deve provare che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato della comunità europea, lasciando fisicamente il territorio dello stato in cui il bene è stato ceduto.
Per concludere, la normativa italiana non ha fornito una specifica previsione di quali debbano essere i documenti da conservare da parte del cedente e che debbano essere esibiti in fase di verifica, tuttavia dalla Risoluzione 345/E si ricava che un valido strumento in grado di certificare la movimentazione dei beni può essere rappresentato dal Documento di Trasporto/CMR firmato dai vari soggetti intervenuti, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa fattura, dei Modelli Intra, dei contratti e della documentazione bancaria che fornisca traccia dell’operazione.
 
La Risoluzione 477/E, riferendosi alle operazioni “franco fabbrica”, precisa che la prova della cessione potrà essere fatta valere con qualsiasi altro documento considerato idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in altro Stato Membro.
 
Agli operatori che utilizzano la clausola “franco fabbrica” possiamo ragionevolmente consigliare di raccogliere il maggior numero di documentazione possibile per allontanare possibili responsabilità. La corrispondenza può essere d’aiuto, come anche la documentazione bancaria, per far sì che si possa essere considerati come operatori diligenti e non co-responsabili.
 

 

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