(di Luca Zambello)
Quando un soggetto IVA pone in essere operazioni con operatori comunitari, di fatto si genera una condizione in cui l’IVA non va applicata. Tuttavia, affinchè questa non imponibilità dell’imposta trovi applicazione, è necessario che gli operatori interessati soddisfino determinati requisiti, ovvero:
- l’iscrizione (tanto dell’acquirente, quanto del beneficiario) nell’elenco VIES
- il possesso di adeguate prove documentali che riescano a certificare il passaggio dei beni ad un altro Stato UE.
Assenza dell’iscrizione nel VIES
L’agenzia Entrate, come specificato nella Circolare 01.08.2011 n.39/E, stabilisce che
- La non iscrizione nel VIES determina l’impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale proprio di tali operazioni.
- in mancanza di iscrizione, l’operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie
In tal caso l’eventuale operazione posta in essere in assenza di iscrizione dovrà essere eseguita come un’operazione interna, quindi con l’applicazione dell’aliquota IVA propria del cedente.
Prove documentali per la cessione Intra UE
La corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati Membri devono stabilire quali siano i mezzi di prova idonei ritenuti validi per dimostrare l’effettività delle cessioni intra comunitarie.
Per l’Italia, la risoluzione 345/E dell’Agenzia Entrate ha stabilito che l’operatore italiano deve conservare:
- La fattura emessa con l’indicazione del numero di indentificazione attribuito dallo Stato di appartenenza dell’operatore comunitario;
- l’elenco riepilogativo relativo alla cessione intra comunitaria effettuata;
- Il documenti di trasporto internazionale (il c.d. CMR) che deve essere firmato:
– dal vettore a titolo della presa in carico dei beni
– dal destinatario per ricevuta - la rimessa bancaria dell’acquirente collegata all’acquisto e pagamento dei beni oggetto dell’operazione
Risoluzione n.477/E del 2008 – Operazioni Franco Fabbrica
Spesso accade che le parti si accordino per una fornitura di beni con la clausola “Franco Fabbrica”. Con tale accordo, i beni vengono messi a disposizione dell’acquirente presso il magazzino del venditore. Sarà il compratore che curerà il trasporto per suo conto o tramite operatore terzo.
Il venditore, di conseguenza, rischia di perdere traccia dei beni nel momento in cui lasciano la sua sede, pertanto è presente il rischio di non ricevere in ritorno i sopracitati documenti indispensabili per la prova.
Facendo un passo indietro, si rammenta che per essere qualificata come operazioni non imponibile, è indispensabile che i beni di fatto lascino il territorio dello Stato di appartenenza del venditore per raggiungere quello Intracomunitario del compratore. Di conseguenza, il venditore che ha emesso la relativa fattura richiamando la non imponibilità dell’operazione, ha l’onere di provare il trasferimento effettivo dei beni, ricordando che “la norma prevede espressamente che i beni abbiano fisicamente raggiunto il territorio di un altro Stato membro“
Di conseguenza il venditore deve adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente chiedere per potersi assicurare che l’operazione non possa essere ricondotta ad una frode fiscale con conseguente suo coinvolgimento.
La Corte, inoltre, sottolinea che l’operatore italiano che esegue un operazione IntraUE:
- non è tenuto “a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato“
- ha il dovere “di impiegare la normale diligenza richiesta (…) e quindi di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte“
- deve essere a titolo oneroso;
- deve comportare l’acquisto o il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto dell’operazione;
- entrambi i partecipanti all’operazione (cedente italiano e acquirente comunitario) devono essere operatori economici iscritti al VIES;
- deve esserci reale movimentazione dei beni dall’Italia verso altro stato UE, senza rilevare chi effettivamente esegue il trasporto dei beni.
- la Direttiva 2006/112/CE non fornisce deglle forme predeterminate di mezzi di prova rtenute valide, bensì delega ai singoli Stati Membri, la definizione della forma e i contenuti;
- la proprietà del bene sia stato trasmesso all’acquirente e il fornitore deve provare che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato della comunità europea, lasciando fisicamente il territorio dello stato in cui il bene è stato ceduto.