(di Roberto Mazzanti)
ORIENTAMENTO 1
Gli ingegneri che rivestono la carica di amministratore e sindaco di una società attiva nel settore edilizia devono versare a Inarcassa i contributi sui compensi percepiti come amministratore e sindaco.
ORIENTAMENTO 2
All’avvocato non può essere imposto di corrispondere alla Cassa forense alcun tipo di contribuzione per i compensi percepiti come consigliere di amministrazione di una società di capitali, in termini di una maggiorazione percentuale o di contributo integrativa.
Come disboscare e fare chiarezza in mezzo a due orientamenti così diversi ?
Il principio della connessione tra attività professionale (nel primo caso ingegnere, nel seconco avvocato) come va correttamente applicato ?
Nel primo caso (orientamento 1) la Cassazione, ha stabilito che nel concetto di “esercizio della professione” d’ingegnere “deve ritenersi ricompreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali, anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un ‘nesso’ con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale”.
L’obbligo contributivo a Inarcassa è, pertanto, escluso “solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori)”.
Ma nel secondo caso, orientamento 2, la Suprema Corte, sulla scia delle stesse argomentazioni usate per l’ingegnere, è giunta a conclusioni opposte, sostenendo che l’attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali non sia ricollegabile all’esercizio della professione forense, con la conseguenza che i compensi percepiti non possono considerarsi soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
In conclusione, la Cassazione, con i due interventi, non ha chiarito i dubbi esistenti in materia, ma piuttosto ha contribuito a generare nuova incertezza, che solo una pronuncia a Sezioni Unite potrà risolvere.
Attendiamo, e nel frattempo procediamo cautamente, valutando caso per caso, il nesso che deve esistere (e quanto è dimostrabile e perciò difendibile) tra l’attività amministrativa e quella professionale…..non facile ma dobbiamo passare da li.