(di Natascia Prencisvalle)
Il Ministero dell’Ambiente, con il DPR 43/2012 ha istituito il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l’utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra, operativo da Febbraio 2013.
Entro venerdì 12 aprile 2013 le imprese e le persone che svolgono le attività di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 per poter continuare a svolgere tali attività devono obbligatoriamente iscriversi al Registro. Parliamo ad esempio dei tecnici che installano e eseguono manutenzione su condizionatori/climatizzatori per ambienti o autoveicoli.
Come effettuare l’iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio, disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it.
Per l’iscrizione è previsto il versamento di importi diversi a seconda del soggetto richiedente, ovvero:
- Iscrizione di PersonaFisica:
Diritti di Segreteria € 13,00
Imposta di Bollo € 14,62 - Iscrizione di Impresa:
Diritti di Segreteria € 21
Imposta di Bollo € 14,62
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- telemacopay direttamente on line
- conto corrente postale
- bonifico bancario
Ricordiamo ai lettori che, nel caso di iscrizione di operatore che svolge l’attività sotto forma di ditta individuale (un idraulico ad esempio) si dovrà dapprima effettuare l’iscrizione come persona fisica e poi come impresa. Pagare i doppi diritti e marca da bollo, quindi (“E IO PAGO” esclamerebbe qualche persona Illustre d’altri Tempi…).
Il certificato per le persona fisiche vale 10 anni e per le imprese 5. La cosa fa riflettere: la differenza tra persona fisica e impresa è solo un numero di partita iva, pur rimanendo la stessa persona e si è autorizzati per 10 anni da una parte, ma dall’altra riducono del 50% tale durata, allora una domanda viene spontanea: dopo 5 anni e due giorni la persona non ha più i requisiti per operare? A volte è tutto molto strano e poco logico.
Ricordiamo inoltre a meccanici/riparatori l’obbligo di iscrizione senza necessità di richiedere il certificato provvisorio per esercitare valido 6 mesi. Questi operatori hanno solamente l’obbligo di iscriversi al corso di formazione entro 60 giorni…oppure richiedere la deroga qualora in possesso dei requisiti previsti dal decreto.
E se dopo i 6 mesi dalla data del rilascio del certificato provvisorio, non viene sostenuto l’esame o non si risulta abilitati, cosa succede?
in questi casi viene “offuscata” la domanda d’iscrizione nel senso che diviene non pubblica. Verrà riattivata, previa richiesta, soltanto qualora siano presenti i requisiti necessari e si sia in possesso del certificato di avvenuto superamento del corso.
Lo Staff di Econ-Test è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. In ogni caso invitiamo i lettori a visitare il sito www.fgas.it