(di Eleonora De Biaggi)
Con la sentenza 9298 del 17 aprile 2013 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della fruizione degli incentivi fiscali per la nuova occupazione (L.388/2000 art. 7) il cosiddetto credito d’imposta per l’incremento occupazionale, anche nel caso di assunzione di parenti.
Il caso in questione riguardava il recupero del credito d’imposta da parte dell’AE ad un contribuente che ne aveva usufruito a seguito dell’assunzione di un familiare (il padre nel caso in questione).
L’Agenzia sosteneva la violazione degli art 7 L.388/2000 e art. 62 TUIR ritenendo che non poteva essere agevolabile l’assunzione di un familiare in quanto “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché’ dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.
La Corte è intervenuta sottolineando che la normativa sugli incentivi, successiva in ordine di tempo al DPR 917/86, ha indicato precisi requisiti soggettivi ed oggettivi escludendo solo i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR e cioè Stato ed Enti pubblici, non menzionando affatto l’esclusione dell’assunzione di familiari prevista dall’art. 62 TUIR.
In conclusione la Corte ha concluso che il criterio sistematico di interpretazione consente l’applicazione dell’art 7 L. 388/2000 e quindi l’ammissibilità del credito d’imposta anche nel caso di assunzione di familiari.
Fonte: Cassazione – Sentenza 17/04/2013 – n. 9298