(di Eleonora De Biaggi)

Proponiamo un altro intervento della Cassazione in materia di licenziamento.

La fattispecie riguarda il caso di un’azienda che si vede costretta a chiudere un’unità produttiva e proporre il trasferimento di un dipendente ad altra sede.

La società in questione, nel formulare la proposta al proprio dipedente, poneva come condizione necessaria per continuare il rapporto di lavoro l’accettazione da parte del dipendente del trasferimento presso altra unità produttiva della medesima azienda.

Il lavoratore, non accettando, ha presentato ricorso al proprio licenziamento portando come base dell’impugnazione il fatto che egli si trovava all’estero e di conseguenza non aveva avuto notizia della decisione del datore di lavoro fino al suo rientro in Italia.

La Corte ha comunque ritenuto che il licenziamento doveva in ogni caso essere considerato valido poiché la società stessa aveva garantito al ricorrente la possibilità di aderire, anche tardivamente rispetto ai termini della comunicazione iniziale, alla proposta di trasferimento, ma lo stesso non aveva provveduto in tal senso.

Il lavoratore, di conseguenza, non avendo al suo rientro manifestato l’intenzione di dar seguito alla proposta di proseguire il rapporto di lavoro ha reso possibile la legittimità del licenziamento non essendosi realizzato l’evento previsto dalla condizione sospensiva apposta al recesso.

La Cassazione, con sentenza 8843 dell’11 Aprile 2013, ha ritenuto  legittimo il licenziamento di un lavoratore che rifiuta il trasferimento ad altra sede dopo la chiusura dell’unità produttiva a cui è addetto.

Fonte: Cassazione – Sentenza 11/04/2013 – n. 8843

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