(di Luca Zambello)

In base al testo del nuovo comma 6-bis dell’arti. 21 del DPR 633/72, l’obbligo di emettere la fattura scatta anche per le operazioni che per il presupposto territoriale non risultano soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

Le operazioni interessate riguardano:

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari assicurativi ecc, effettuate verso soggetti passivi che siano debitori della relativa imposte in un altro Stato UE
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi considerate come effettuate al di fuori del territorio Comunitario

Ciò sta a significare che i soggetti IVA stabiliti in Italia scontano l’obbligo di emissione della fattura anche per operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ma che risultino:

  1. Rilevanti ai fini IVA in un altro Stato Ue dove la relativa imposta venga assolta dall’acquirente o committente comunitario, soggetto passivo dell’imposta, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge)
  2. Quando siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Paesi o territori extracomunitari (compresi i comuni di Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano), senza considerare la tipologia di committente (sia esso operatore economico o privato consumatore).

Da evidenziare che le suddette operazioni, pur partecipando alla formazione del volume di affari, non concorrono alla formazione del plafond IVA per i soggetti definiti come “esportatori abituali”.

Da ricordare che in precedenza l’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali riguardava solamente le operazioni che interessavano beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Inoltre a partire dal 1.1.2010 l’obbligo viene esteso anche alle prestazioni di servizi c.d. “generiche” ai sensi dell’articolo 7-ter verso soggetti passivi situati in altri Paesi della Comunità Europea.

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