(di Eleonora De Biaggi)

Dopo aver presentato ai lettori le novità riguardanti i contratti di lavoro, il decreto si è occupato anche della altre fattispecie che vanno a completare le previsioni normative per quanto riguarda le agevolazioni e gli incentivi alla ripresa dell’occupazione.

In particolare, nel decreto ci si è occupati di convalida di dimissioni, di conservazione dello stato di disoccupazione, delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e di Responsabilità Solidale negli appalti

Convalida di Dimissioni

La normativa sulla convalida delle dimissioni rimane uguale anche per quel che riguarda le dimissioni entro i 3 anni dalla nascita del bambino e le risoluzioni consensuali oltre che l’individuazione delle sedi competenti (DTL oppure sede sindacale ex art 411 c.p.c o anche conferma sottoscritta del lavoratore sulla comunicazione di cessazione). La novità riguarda l’obbligo di convalida per le dimissioni o le risoluzioni consensuali intervenute per collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e per le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Conservazione dello Stato di Disoccupazione

Il lavoratore potrà mantenere lo stato di disoccupazione anche se svolge attività lavorativa purchè non superi i limiti annuali di reddito minimo personale lordo individuato in:

  • Euro 4.800 per i lavoratori autonomi
  • Euro 8.000 per lavoratori subordinati o parasubordinati
  • Euro 8.000 nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di entrambe le tipologie

Per i lavoratori subordinati lo stato di disoccupazione si sospende qualora si instauri un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, a prescindere dal reddito, per riprendere alla scadenza.

Rivalutazione delle Sanzioni in materia di Sicurezza sul Lavoro

Le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza e le sanzioni amministrative sono state rivalutate dal 1° Luglio 2013 e la rivalutazione è pari al 9,6% e riguardano, oltre alle norme specifiche per la sicurezza anche le norme applicabili in materia di visite preassuntivo, di tesserini.

Responsabilità solidale negli Appalti

La solidarietà negli appalti ai sensi dell’art. 29 c.2 del D. Lgs 276/03 prevede l’obbligazione in solido del committente con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori nel limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto riguardo anche i compensi e gli obblighi di natura contributiva e assicurativa verso i lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma (contratti di associazione in partecipazione e lavori a progetto).

Concludiamo così la descrizione delle maggiori novità introdotte dal decreto sperando che sia l’inizio di una più corposa riforma che permetta alle aziende del nostro Paese di riconquistare competitività a livello internazionale che ci riporti ad avere rilievo in Europa e nel Mondo.

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