(di Eleonora De Biaggi)

Il Decreto Lavoro ha anche operato sugli altri tipi di contratti di lavoro, tra cui le Collaborazioni Coordinate Continuatie, quelli a Progetto, di Lavoro Intermittente e Accessorio (Voucher). Di seguito ne elenchiamo gli elementi fondamentali.

Co.Co.Co. e Lavoro a Progetto

Le novità introdotte sono sostanzialmente due:

  1. la prima riguarda la sostituzione della congiunzione “o” con “e” in riferimento ai compiti che il collaboratore dovrà svolgere, ciò significa che il ricorso a questa tipologia di contrattonon può riferirsi a compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
  2. la seconda riguarda l’obbligo di elencazione degli elementiche deve contenere il contratto in ordine all’individuazione del contenuto, del risultato finale che deve essere conseguito, della durata del progetto e del corrispettivo pattuito. Tale elencazione quindi diventa obbligatoria per la validità del contratto e non solo ai fini probatori.

Lavoro Intermittente

Il decreto interviene sugli articoli 34 e 35 del D.Lgs 276/03 affermando che il contratto di lavoro intermittente è ammesso per un periodo complessivo di 400 giornate di effettiva prestazione nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il rapporto si trasforma in contratto a tempo pieno ed indeterminato.
In attesa di chiarimenti si ritiene che il superamento delle 400 giornate si riferiscano al datore di lavoro che utilizza il lavoratore e non il numero totale di giornate complessive effettuate dal lavoratore presso più datori di lavoro.
L’art. 7 specifica che le 400 giornate si calcolano a partire dal 28 giugno 2013.
L’altra novità riguarda la sanzione (da 400 a 2.400 euro) per la mancata comunicazione preventiva che non verrà applicata se dagli adempimenti di carattere contributivo assolti precedentemente si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.
In pratica se il datore di lavoro è in regola con il versamento dei contributi si presume non vi sia una sorta di volontà fraudolenta.

Lavoro Accessorio

Vengono eliminate le parole “di natura meramente occasionale“. Ora dovrebbero risolversi le questioni interpretative sul concetto di occasionalità essendo l’unico parametro di riferimento per tali prestazioni il limite dei 5.000 euro complessivi (secondo una precedente interpretazione INPS si intendono circa 6.666 lordi ).

Agevolazioni per Assunzione di Lavoratori in Aspi

I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che beneficiano dell’ASPI (disoccupati) è riconosciuto un contributo pari al 50% dell’indennità ASPI residua che avrebbe percepito il lavoratore.
I lavoratori non devono essere stati licenziati nei 6 mesi precedenti da impresa avente assetto societario sostanzialmente coincidente con l’aziende che assume il lavoratore.

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