(di Roberto Mazzanti)

Torno sull’argomento della solidarietà fiscale del committente con l’appaltatore (e di questo con il subappaltatore) per rivedere in profondità e spiegare la differenza tra contratto d’appalto (soggetto alla responsabilità solidale) e contratto d’opera (non soggetto alla stessa).

Saper distinguere tra i due contratti  è FONDAMENTALE per non incorrere nelle sanzioni che derivano dal non aver considerato un apparente contratto d’opera come un reale appalto, o per non accollarsi inutili adempimenti scambiando per appalto ciò ch’è opera.

Entrambi i contratti possono avere per oggetto l’esecuzione di opere o servizi. 

Una prima differenza va cercata nell’atteggiamento mentale del committente: 

  1. nell’appalto, il committente ricerca la capacità organizzativa di un’azienda, in grado di svolgere opere con efficenza, velocità, tecnologia ed attrezzature adeguate. Trattandosi di opere di una certa dimensione, occorre anche considerare la necessità del committente di non caricarsi del rischio di cattiva esecuzione dell’opera (case, strade, palazzi, ponti ecc…ecc…) anche da un punto di vista finanziario. 
  2. nell’opera, invece, spesso la materia è fornita direttamente dal committente, il quale ricerca nell’esecutore la sua maestria tecnica e la sua esperienza personale, spesso richiedendo che sia proprio “quella persona” ad eseguire l’opera. 

In pratica, generalmente, nell’appalto si guarda alla capacità di assunzione del rischio da parte di un’azienda, alla sua tecnologia e capacità esecutiva; nell’opera si cerca “il lavoro personale” di un determinato professionista o imprenditore.

Altre differenze tra i due contratti:

  1. nell’appalto materia e opera sono a carico dell’appaltatore
  2. nell’opera la materia viene spesso fornita dal committente; quando la fornisce il prestatore, per aversi “opera” e non “appalto” occorre che il fare – cioè la personale esecuzione del servizio – sia prevalente sul dare – cioè sul valore e sull’importanza della materia fornita.
  3. nell’appalto, il corrispettivo da versare all’appaltatore viene spesso determinato “a corpo”, in modo assolutamente indipendente dal tempo impiegato dall’impresa appaltatrice, che resta quindi a suo rischio.
  4. nell’opera, il compenso all’esecutore è spesso determinato proprio in funzione del tempo che ha impiegato.

Altri aspetti secondari, indizi che possono nell’insieme assurgere al rango di prova:

-le dimensioni dell’opera da eseguire: medio-grandi nell’appalto- modeste-piccole nell’opera

-la natura dell’azienda esecutrice: con attrezzature e personale in numero preponderante rispetto ai titolari nell’appalto; esattamente all’opposto nell’opera.

 

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http://www.econ-test.it/news/621-appalti-responsabilit-solidale-fissati-confini

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