Essere una società italiana controllata al 100% da una società estera e partecipare alle trattative con i clienti italiani della casa-madre, non vuol dire essere una “stabile organizzazione occulta” della stessa.

Anche se si sono effettuati investimenti rilevanti in Italia. Anche se si possiede un codice fiscale italiano ed una linea telefonica.

Anche con tutti questi elementi, la società italiana non è un’emanazione stabile della casa – madre nel nostro paese; quindi il suo reddito non dev’essere tassato in Italia.

Questo ce lo affermano i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n.37/28/11.

Faccio rilevare che la Cassazione è prevalentemente di avviso opposto, tanto che la sola trattativa con clienti italiani sarebbe sufficente a configurare una stabile organizzazione di soggetto estero sul territorio italiano. Anche senza tutti gli altri elementi appena visti.

Occorrerebbe maggiore certezza in materia, non fosse altro che per garantire gli investimenti esteri. Mi rendo conto tuttavia che la cosa non è facile, dato che si tratta di concetti non delimitabili con un compasso…

Ecco cos’è una stabile organizzazione (S.O.) secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

  1. una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato;
  2. costituisce S.O. anche il soggetto non indipendente, residente o non residente, che nel territorio dello Stato conclude abitualmente in nome dell’impresa contratti diversi da quelli di acquisto di beni;
  3. il soggetto non legato da rapporti di dipendenza legale con l’impresa, che comunque esegua senza autonomia ed in modo abituale istruzioni della stessa e che in tale veste compia atti essenziali per la conclusione dei contratti che risultano vincolanti per l’impresa medesima;
  4. una sede direzionale;
  5. una succursale;
  6. un ufficio;
  7. un’officina;
  8. un laboratorio;
  9. un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, nonché l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi;
  10. una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali anche in zone situate fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

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